home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2021 / Sdemanializzazione tacita: la declassificazione prescinde dal provvedimento ..
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
Sdemanializzazione tacita: la declassificazione prescinde dal provvedimento dell´autorità amministrativa
Nota di Nicola Franchell
Cass. civ., Sez. un., 7 aprile 2020, n. 7739
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Nicola Franchella
Con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affrontato il tema della sdemanializzazione tacita che, secondo la dottrina prevalente, si configura quando, pur in assenza di un formale atto di declassificazione da parte dell’amministrazione, la medesima ponga in essere atti incompatibili con la volontà di conservare la destinazione all’uso pubblico del bene. Nell’alveo di tale definizione, con la pronuncia in commento il giudice di legittimità ha ribadito definitivamente il principio secondo cui il passaggio di un bene dal demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato consegue direttamente alla perdita della destinazione pubblica del bene. Pertanto, il provvedimento dell’autorità amministrativa relativo alla declassificazione de quo riveste natura meramente dichiarativa. Peraltro, tale principio era già stato statuito dalla Suprema Corte in diverse pronunce, tra cui giova menzionare: Cass. civ., Sez. II, 17.3.1995 e n. 3117 e Cass. civ., Sez. II, 12.4.1996, n. 3451, con particolare riferimento al tema della sdemanializzazione tacita, nonché Cass. civ., Sez. I, 5.11.1981, n. 5817 e Cass. civ., Sez. II, 18.10.2016, n. 21018, con riguardo, invece, alla natura meramente dichiarativa dell’atto di declassificazione emanato dall’amministrazione pubblica. Ciò premesso, la vicenda trae origine dal ricorso alle Sezioni Unite proposto da un soggetto che aveva subito il rigetto, sia in primo grado, sia in grado d’appello, della propria domanda, consistente nell’accertamento della natura non più demaniale dell’area su cui era stato costruito un edificio razionalista a seguito di rilascio, nel 1927, di apposita concessione. In particolare, il ricorrente sosteneva che vi fosse differenza tra quanto disposto dall’art. 829 c.c. del 1942 e quanto invece statuito dall’art. 429 c.c. del 1865 – applicabile ratione temporis alla controversia de quo stante il rilascio della concessione avvenuto nel 1927 – in quanto il primo prevede che la sdemanializzazione deve essere dichiarata dall’autorità amministrativa, mentre il secondo prevedeva che “i beni che cessino di essere destinati all’uso pubblico…passano dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato”. In altri termini, la diversità rilevata dal ricorrente soggiace nella circostanza secondo cui il l’art. 429 c.c. [continua ..]