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Le Sezioni Unite sulla rinnovazione istruttoria in appello in caso di overturning sfavorevole all´imputato, laddove la prova decisiva è divenuta impossibile

Argomento: Rinnovazione istruttoria in appello
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS. UU., 30 marzo 2022, n. 11586)

Stralcio a cura di Giulio Baffa

“1. La questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite può essere così sintetizzata: “se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l’impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio”.4. Il tema attiene all’obbligo di rinnovazione istruttoria in appello in caso di overturning sfavorevole all’imputato, così come configurato prima dalla giurisprudenza - Europea e nazionale - e successivamente dal legislatore. (…).Gli oneri motivazionali gravanti sul giudice di appello in caso di riforma della pronuncia di primo grado sono stati puntualmente delineati già con le Sez. U, Mannino (…) secondo cui, qualora all’assoluzione segua in appello una decisione di colpevolezza dell’imputato, sul giudice incombe l’onere di dimostrare, con una rigorosa analisi, “l’incompletezza o l’incoerenza” della decisione appellata, “non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma”. Successivamente la giurisprudenza si è mostrata particolarmente sensibile nel recepire le indicazioni interpretative provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo che, con il leading case rappresentato da Corte EDU, 05/07/2011, Dan c. Moldavia, ha sostenuto che, in caso di superamento di una sentenza assolutoria, il giudice di appello deve procedere all’esame diretto dei testimoni, per valutarne l’attendibilità e così assicurare l’equo processo.4.1. Con questa decisione la Corte EDU ha riconosciuto la violazione del diritto ad un processo equo, ai sensi dell’art. 6 CEDU, nel caso di overturning sfavorevole senza rinnovazione dell’istruttoria: più precisamente, è stata esclusa l’equità del processo se, dopo un’assoluzione in primo grado, intervenga una condanna nel giudizio di appello senza che le prove dichiarative, poste a base del primo pronunciamento, siano state nuovamente formate davanti al secondo giudice. L’equità del processo impone che l’imputato si possa sempre confrontare con i testimoni davanti al giudice che dovrà decidere, confronto che avviene con la pubblica accusa, nel [continua ..]

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