Argomento:
Dell'estinzione del reato Sezione:
Sezioni Unite
(Cass. Pen., SS.UU., 5 ottobre 2022, n. 37503)
Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
“(...) 1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: "Se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, qualora non fissato in sentenza, coincida con la data del passaggio in giudicato di quest'ultima o con la scadenza del termine, di cinque o due anni, previsto dall'art. 163 cod. pen." (...).2.2. (...) Le Sezioni Unite ritengono che (...) il termine svolge un ruolo centrale all'interno della fattispecie, (...). Infatti, (...) deve esistere una distanza di tempo tra il momento in cui "l'obbligo" sorge e il momento entro il quale (...) deve essere soddisfatto, (...). 3. (...) quando il giudice penale concede la sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, valuta, (...), che l'imputato si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati e, in secondo luogo, compie un giudizio di meritevolezza, stimando l'imputato idoneo a conseguire il beneficio se, nel termine stabilito dalla sentenza, si attivi per risarcire la parte civile del danno cagionato dal reato e liquidato, in tutto o in parte, dal giudice stesso con la sentenza di condanna, in maniera da realizzare un comportamento sintomatico di una maggiore socialità; (...) Ne consegue(...)l'impossibilità di subordinare la concessione del beneficio all'adempimento in forma generica dell'obbligo dell'integrale risarcimento del danno cagionato alla parte lesa, (...).4. Pertanto,(...),non risulta pienamente condivisibile il primo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale, (...), il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile (...). 4.1. In via preliminare, (...) la sospensione condizionale della pena presuppone necessariamente una sentenza di condanna eseguibile, e cioè definitiva, (...). Ne consegue che, (...), qualsiasi termine stabilito per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, al quale adempimento prima del passaggio in giudicato della sentenza sia stata subordinata la sospensione condizionale della pena, deve essere corrispondentemente differito alla data di [continua ..]
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