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Sospensione della prescrizione in tempo di Covid

Giulia Solenni

(Cass. Pen., Sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367)

“6.1. Questa Corte si interroga, dovendo applicare l’art. 83, comma 4, cit. che ha introdotto una causa di sospensione del corso della prescrizione, della legittimità costituzionale di siffatta previsione. (…) 6.3. Quanto al profilo della non manifesta infondatezza, i dubbi di costituzionalità della normativa emergenziale introdotta nel periodo c.d. COVID riguardano la causa di sospensione del corso della prescrizione di nuovo conio, prevista dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83 comma 4 (...) e la sua ipotizzata applicazione ai fatti di reato commessi prima della sua entrata in vigore. Il dubbio di costituzionalità concerne il profilo della violazione del principio di irretroattività della legge sfavorevole di cui all’art. 25 Cost., comma 2, che, quanto al caso in esame, attiene alla prevedibilità per l’imputato dei termini di prescrizione dei reati commessi e del relativo computo degli stessi. La riconosciuta natura sostanziale dell’istituto della prescrizione a seguito delle pronunce della Corte costituzionale sulla c.d. “regola Taricco” (ordinanza 24 del 2017 e sentenza n. 115 del 2018) pone l’interprete ad interrogarsi sulla legittimità costituzionale della nuova causa di sospensione del corso della prescrizione. (…) 6.6. Nell’ottica della verifica della non manifesta infondatezza della questione della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, l’indagine deve muovere dal disposto dell’art. 83, cit., dalla sua natura di norma emergenziale dettata dalla peculiare situazione generata dalla pandemia, e come tale non applicabile a casi analoghi e soprattutto non esportabile ad altri casi, come invece avverrebbe qualora si volesse far richiamo all’art. 159 c.p.. (…) [L]a particolare situazione (fatto pandemico e quindi esogeno rispetto all’ordinamento giuridico) per le sue stesse caratteristiche [ha] reso necessaria la sospensione dell’attività giudiziaria, salve le specifiche deroghe dell’art. 83, cit. prevedendo il rinvio d’ufficio di tutte le udienze (art. 83, comma 1). Strettamente correlata alla previsione del rinvio delle udienze è la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (…) e la sospensione del corso della prescrizione, diversamente modulata (...). L’art. 83, comma 4 cit. (...) [continua ..]

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Nota di Giulia Solenni

La sentenza in commento riveste importanza fondamentale in quanto traccia il solco per pronunce successive tutte volte a verificare la legittimità costituzionale dell’art. 83 co 4 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020 che ha introdotto, nel panorama penale, una nuova ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione destinata ad operare anche con riferimento ai fatti precedenti la sua entrata in vigore, creando così frizione con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Nello specifico la norma prevede che “Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.” La Suprema Corte trovandosi a dover applicare suddetta sospensione in un procedimento per reati di violenza sessuale aggravata, ne supera i dubbi di costituzionalità riconoscendole la natura di norma emergenziale, generale e temporanea, nonché proporzionata e ragionevole rispetto allo scopo perseguito con la sua introduzione. Prima di pervenire a tale soluzione la pronuncia richiama un concetto ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale, ossia che il giudice a quo ha il dovere di ricercare un’interpretazione adeguatrice della norma sospettata di essere anticostituzionale, in quanto “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” Sulla scorta di tale affermazione, i giudici di legittimità ripercorrono la delicata tematica del regime legale della prescrizione e la sua soggezione al principio di legalità ex art. 25 co 2 Cost. Si ricorda come la natura sostanziale dell’intero istituto della prescrizione sia ad oggi pacificamente riconosciuta sia a livello nazionale che comunitario, con la conseguenza che qualsiasi intervento legislativo volto ad incidere sulla stessa in malam partem è soggetto al divieto di irretroattività della legge sfavorevole. L’introduzione della causa di sospensione del decorso della prescrizione ad opera dell’art. 83 co 4 e la sua applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, se da un lato compromette la prevedibilità per [continua ..]

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