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Sospensione della prescrizione in tempo di Covid
Giulia Solenni
(Cass. Pen., Sez. III, 17 luglio 2020, n. 21367)
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Nota di Giulia Solenni
La sentenza in commento riveste importanza fondamentale in quanto traccia il solco per pronunce successive tutte volte a verificare la legittimità costituzionale dell’art. 83 co 4 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020 che ha introdotto, nel panorama penale, una nuova ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione destinata ad operare anche con riferimento ai fatti precedenti la sua entrata in vigore, creando così frizione con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Nello specifico la norma prevede che “Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.” La Suprema Corte trovandosi a dover applicare suddetta sospensione in un procedimento per reati di violenza sessuale aggravata, ne supera i dubbi di costituzionalità riconoscendole la natura di norma emergenziale, generale e temporanea, nonché proporzionata e ragionevole rispetto allo scopo perseguito con la sua introduzione. Prima di pervenire a tale soluzione la pronuncia richiama un concetto ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale, ossia che il giudice a quo ha il dovere di ricercare un’interpretazione adeguatrice della norma sospettata di essere anticostituzionale, in quanto “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” Sulla scorta di tale affermazione, i giudici di legittimità ripercorrono la delicata tematica del regime legale della prescrizione e la sua soggezione al principio di legalità ex art. 25 co 2 Cost. Si ricorda come la natura sostanziale dell’intero istituto della prescrizione sia ad oggi pacificamente riconosciuta sia a livello nazionale che comunitario, con la conseguenza che qualsiasi intervento legislativo volto ad incidere sulla stessa in malam partem è soggetto al divieto di irretroattività della legge sfavorevole. L’introduzione della causa di sospensione del decorso della prescrizione ad opera dell’art. 83 co 4 e la sua applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, se da un lato compromette la prevedibilità per [continua ..]