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Sospensione della responsabilità genitoriale: il giudice deve valutare caso per caso se la misura sia idonea a tutelare gli interessi del minore
Giuliana Costanzo
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Nota di Giuliana Costanzo
Con la sentenza in commento la Corte costituzionale affronta, ancora una volta, il problema degli automatismi sanzionatori offrendo interessanti spunti al dibattito sulla opportunità di introdurre o mantenere, a discapito della discrezionalità della valutazione giudiziale, casi di applicazione fissa e automatica delle pene. La questione su cui la Consulta è chiamata a pronunciarsi riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p. e dell’art. 574 bis, comma 3, c.p., nella parte in cui questi comportano, in caso di condanna per il reato di sottrazione o mantenimento di minore all’estero, l’applicazione automatica, per un periodo di tempo predeterminato dalla legge, della pena accessoria della sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale. Nello specifico, secondo la sezione rimettente della Cassazione, l’automatismo sanzionatorio in questione si rivelerebbe contrario al principio di proporzionalità e a quello di individualizzazione della pena di cui agli artt. 3 e 27 Cost. e contrasterebbe altresì con il principio, deducibile dagli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nonché dall’art. 10 Cost. in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui ogni decisione che riguardi un minore deve essere sempre adottata considerando l’interesse preminente dello stesso. Così, mentre vengono ritenute inammissibili le questioni relative all’art. 34 c.p. e le censure riferite all’art. 10 Cost., i giudici costituzionali ritengono fondate le questioni sollevate, con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., in merito all’art. 574 bis, comma 3, c.p., di cui, in ultimo, dichiarano l’illegittimità costituzionale. L’argomento fondamentale su cui la Corte ritiene di costruire il suo ragionamento attiene alla caratteristica principale della pena accessoria de quo, che è di incidere non sul solo destinatario della stessa bensì sulla relazione fra due soggetti: il genitore, privato, per un periodo predeterminato, dell’intero fascio di diritti e poteri vantati sul figlio, e quest’ultimo, coinvolto, «de iure, e non solo de facto», dalla misura. La Consulta, in particolare, evidenzia come tale peculiarità, accostata al meccanismo di applicazione automatico previsto dal legislatore, rischi di tradursi, oltre che in una violazione dell’art. 27 Cost., in un [continua ..]