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Sospensione della responsabilità genitoriale: il giudice deve valutare caso per caso se la misura sia idonea a tutelare gli interessi del minore

Giuliana Costanzo

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“1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 574-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost., in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo (…) nella parte in cui impongono che alla condanna per sottrazione e trattenimento di minore all’estero commessa dal genitore in danno del figlio minore consegua automaticamente e per un periodo predeterminato dalla legge la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. (…) 4.– Nel merito, conviene esaminare congiuntamente le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen. in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. (…). 5.– Tali questioni (…) sono fondate. 5.1.– Il genitore che commetta un fatto di sottrazione e trattenimento di minori all’estero compie, invero, un delitto di elevata gravità, che offende tanto il diritto dell’altro genitore, quanto il diritto del minore a vivere la propria relazione con quest’ultimo (…). 5.2.– Tuttavia, il carattere intrinsecamente offensivo del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. rispetto allo stesso interesse del minore non basta a giustificare (…) l’automatica applicazione della pena accessoria in questione in caso di condanna a pena non sospesa. Occorre, in effetti, considerare che tale pena accessoria presenta caratteri del tutto peculiari rispetto alle altre pene previste dal codice penale, dal momento che, incidendo su una relazione, colpisce direttamente, accanto al condannato, anche il minore, che di tale relazione è il co-protagonista. (…). L’impatto di tale sanzione sul minore è, d’altra parte, tutt’altro che trascurabile. Come si è già rilevato (….), la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale comporta in capo al genitore che ne è colpito non solo la perdita temporanea del potere di rappresentanza legale del figlio nell’ambito dei rapporti patrimoniali, ma – ben più radicalmente – la privazione, per tutto il tempo della sospensione, dell’intero fascio di diritti, poteri e obblighi inerenti al concetto legale di [continua ..]

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Nota di Giuliana Costanzo

Con la sentenza in commento la Corte costituzionale affronta, ancora una volta, il problema degli automatismi sanzionatori offrendo interessanti spunti al dibattito sulla opportunità di introdurre o mantenere, a discapito della discrezionalità della valutazione giudiziale, casi di applicazione fissa e automatica delle pene. La questione su cui la Consulta è chiamata a pronunciarsi riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p. e dell’art. 574 bis, comma 3, c.p., nella parte in cui questi comportano, in caso di condanna per il reato di sottrazione o mantenimento di minore all’estero, l’applicazione automatica, per un periodo di tempo predeterminato dalla legge, della pena accessoria della sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale. Nello specifico, secondo la sezione rimettente della Cassazione, l’automatismo sanzionatorio in questione si rivelerebbe contrario al principio di proporzionalità e a quello di individualizzazione della pena di cui agli artt. 3 e 27 Cost. e contrasterebbe altresì con il principio, deducibile dagli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nonché dall’art. 10 Cost. in relazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui ogni decisione che riguardi un minore deve essere sempre adottata considerando l’interesse preminente dello stesso. Così, mentre vengono ritenute inammissibili le questioni relative all’art. 34 c.p. e le censure riferite all’art. 10 Cost., i giudici costituzionali ritengono fondate le questioni sollevate, con riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., in merito all’art. 574 bis, comma 3, c.p., di cui, in ultimo, dichiarano l’illegittimità costituzionale. L’argomento fondamentale su cui la Corte ritiene di costruire il suo ragionamento attiene alla caratteristica principale della pena accessoria de quo, che è di incidere non sul solo destinatario della stessa bensì sulla relazione fra due soggetti: il genitore, privato, per un periodo predeterminato, dell’intero fascio di diritti e poteri vantati sul figlio, e quest’ultimo, coinvolto, «de iure, e non solo de facto», dalla misura. La Consulta, in particolare, evidenzia come tale peculiarità, accostata al meccanismo di applicazione automatico previsto dal legislatore, rischi di tradursi, oltre che in una violazione dell’art. 27 Cost., in un [continua ..]

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