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Spedizione per posta ordinaria di un assegno e concorso di colpa del mittente

Letizia Barbero

Cass. civ., Sez. un., 26 maggio 2020, n. 9769

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(…) I cinque motivi devono essere esaminati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, concernenti rispettivamente a) l’obbiettiva configurabilità di un rapporto di causalità tra la riscossione dell’assegno non trasferibile da parte di un soggetto non legittimato e la spedizione del titolo mediante posta ordinaria, b) l’in­dividuazione delle regole d’imputazione giuridica dell’evento al mittente, e c) la compatibilità della responsabilità di quest’ultimo con quella della banca trattaria o negoziatrice per l’omissione della dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore del titolo. Pur riguardando l’accertamento del nesso causale, il cui riscontro si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la questione non può ritenersi estranea all’ambito del giudizio di legittimità, in quanto, coinvolgendo l’individuazione del criterio da adottare per la selezione, tra tutte le possibili concause dell’illecito, degli antecedenti in concreto rilevanti per la produzione del danno, ed in particolare la verifica della conformità della scelta operata dal giudice di merito alle norme sostanziali che disciplinano la fattispecie accertata, attiene alla sussunzione di quest’ultima nell’ipotesi normativa, il cui controllo rientra nei poteri di questa Corte, ferma restando la spettanza al giudice di merito della valutazione delle conseguenze derivanti dall’adozione del predetto criterio di selezione (cfr. Cass., Sez. III, 10/04/2019, n. 9985; 25/02/2014, n. 4439; 7/12/ 2005, n. 26997). I predetti profili hanno costituito per lo più oggetto di cumulativa considerazione da parte della giurisprudenza di questa Corte, la quale è pervenuta ad esiti alquanto differenziati, proprio in virtù dell’avvenuta valorizzazione, nei singoli casi, dell’uno o dell’altro aspetto (…). Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame, risulta oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un’efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato: se è vero, infatti, che il pagamento [continua ..]

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Nota di Letizia Barbero

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite affrontano la questione relativa alla possibilità di ravvisare un concorso colposo del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227 c.1 c.c. in caso di spedizione di un assegno non trasferibile a mezzo posta ordinaria e pagato dal destinatario ad un soggetto estraneo al rapporto cartolare, con riguardo al pregiudizio subito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato ed estraneo al rapporto cartolare. Nel caso di specie, una compagnia assicurativa inviava tre assegni di traenza a tre diversi beneficiari a mezzo di plichi postali semplici; i predetti plichi venivano sottratti prima di pervenire a destinazione e posti all’incasso presso le agenzie della banca, previa esibizione di documenti d’identità falsificati. La compagnia assicurativa conveniva in giudizio la banca per sentirla condannare al risarcimento del danno in quanto tenuta ad effettuare nuovamente il pagamento a favore dei beneficiari effettivi. Il Giudice di primo grado rigettava domanda di parte attrice mentre la Corte d’Appello condannava la banca al pagamento della somma richiesta a favore della compagnia assicurativa. La banca proponeva ricorso per cassazione articolato in diversi profili tra cui: la configurabilità di un rapporto causale fra la riscossione dell’assegno non trasferibile da parte di un soggetto estraneo al rapporto cartolare e la spedizione del titolo mediante posta ordinaria, l’individuazione delle regole d’imputazione giuridica dell’evento al mittente ed, infine, la compatibilità tra la responsabilità di quest’ultimo con quella della banca trattaria per non aver provveduto diligentemente all’identificazione del presentatore. In giurisprudenza erano emerse tesi contrastanti. Taluni ritenevano che la responsabilità esclusiva della banca trovasse fondamento nell’art. 43 DPR 1736/1993 secondo cui chi ha eseguito il pagamento a favore di un soggetto non legittimato non è liberato dall’obbligazione originaria finché non paga al prenditore effettivo (Cass., sez. I, 3405/2016). Altra impostazione escludeva che la condotta del mittente potesse assumere rilevanza causale rispetto all’evento dannoso poiché il comportamento tenuto dall’istituto di credito rappresenta un fatto sopravvenuto idoneo ad interrompere il nesso [continua ..]

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