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Stalking: è configurabile il tentativo

(Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 2021, n. 1943)

Stralcio a cura di Ilaria Romano

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“1.1. (…) La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che il delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, < […], sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento>> (…). Invero: è <> a costituire <> (…); (…) è <<l’atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l’appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell’evento richiesto per la sussistenza del reato>> (…). Considerazioni consimili sono state svolte anche al fine di determinare la competenza per territorio, allorché si è ribadito che il delitto di atti persecutori – come esposto, reato abituale di danno – è caratterizzato dal fatto che le singole molestie e minacce poste in essere dall’agente sono unificate per l’evento che producono, tanto che esso si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, quale conseguenza della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate (tanto che la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme prescritte dall’art. 612-bis cod. pen. (…)). Se, quindi, i singoli atti dell’agente, proprio in ragione della loro reiterazione che, come detto, < >), sono unificati sub specie iuris – e dunque rilevano come un unico reato (…); se, in altri termini, i singoli atti sono già unificati sul piano della condotta – oltre che, sul piano soggettivo, dalla <> di essi (…); ne discende che, secondo la regola generale propria dei reati di evento, è (logicamente e giuridicamente) possibile che alla commissione della condotta medesima, in particolare di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare uno degli eventi de quibus (ex art. 56 cod. pen.), non segua l’effettiva causazione di alcuno di essi. E, in tali casi, il fatto sarà punibile quale [continua ..]

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