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Stupefacenti: l´aggravante della ingente quantità si configura al superamento dei 2 kg per le c.d. droghe leggere

Sara Frattura

(Cass. Pen., SS.UU., 12 maggio 2020, n. 14722)

“4. L’ordinanza di rimessione propone alle Sezioni Unite due quesiti diversi, strettamente collegati: “– se mantenga validità il criterio per la determinazione dell’ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite Biondi, fondato sul rapporto (1 a 2000) fra quantità massima detenibile come prevista nell’elenco» allegato al D. M. 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto; – come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore dell’ingente quantità nell’ipotesi di reati concernenti le c.d. “droghe leggere”. Le Sezioni Unite Biondi avevano risolto il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di legittimità dopo che le medesime Sezioni Unite, n. 17 del 21/06/2000, Primavera (...) avevano affermato il principio secondo cui la circostanza aggravante speciale dell’ingente quantità di sostanza stupefacente (...) ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l’apprezzamento del giudice del merito (…). Solo con la sentenza Sez. 6, n. 20119 del 02/03/2010 (...) si era manifestata l’esigenza di ancorare la nozione di ingente quantità ad un parametro improntato, per quanto possibile, a criteri oggettivi e ciò anche per evitare un insanabile contrasto fra la circostanza aggravante in questione ed il principio di determinatezza (…). In tale quadro di decisioni confliggenti interveniva la sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150. Con essa le Sezioni Unite, preso atto dei perduranti contrasti (...) in ordine al significato da attribuire all’espressione “ingente quantità”, (…) hanno ricercato e rinvenuto la soluzione del quesito all’interno del sistema approntato dalla legislazione (allora) vigente in tema di stupefacenti. (…) Le Sezioni Unite hanno dunque preso le mosse (...) dall’art. dall’art. 73, comma 1 bis, lett. a), d.P.R. n. 309/90 (come introdotto dalla “Fini-Giovanardi”) ai limiti massimi di [continua ..]

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Nota di Sara Frattura

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sui parametri per ritenere configurata l’aggravante dell’ingente quantità, prevista dall’art. 80 co. 2 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La questione assume una notevole rilevanza, considerata l’incidenza della circostanza aggravante in questione sul piano sanzionatorio. Il quesito rimesso all’organo di nomofilachia assume un interesse peculiare, in quanto viene chiesto alle Sezioni Unite di valutare l’attuale validità dei criteri determinati dalle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità e, con specifico riferimento alle c.d. droghe leggere, di dichiarare se tale soglia resti fissata in 2 kg di principio attivo. Nell’ordinanza di rimessione si legge che il principio di diritto appena riportato era riferibile ad un quadro normativo «affatto diverso dall’attuale, ossia in epoca antecedente alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi». Atteso il mutamento dell’assetto legislativo in materia di traffico illecito di stupefacenti, è necessario interrogarsi, secondo i giudici remittenti, sulla persistente validità dei criteri individuati dalle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite hanno sciolto il nodo gordiano, decidendo di dirimere un equivoco ritenuto spesso presente nelle decisioni della giurisprudenza di legittimità, ovvero la confusione del sistema tabellare disciplinato dagli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 309/1990, con il sottosistema concernente l’individuazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili ad un uso esclusivamente personale. Esclusa la presunta rimodulazione normativa, almeno ai fini della circostanza aggravante dell’ingente quantità, le Sezioni Unite rigettano la conseguenza che l’orientamento minoritario deduceva, ossia l’inammissibilità di un sistema aritmetico di integrazione dell’aggravante. La base sostanziale e formale della sent. SS.UU. n. 36258/2012, quindi, è rimasta immutata. Posto ciò, la Corte affronta l’ulteriore questione concernente l’individuazione dei fattori della moltiplicazione il cui prodotto [continua ..]

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