home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2021 / Stupefacenti: l´aggravante della ingente quantità si configura al superamento dei 2 kg ..
indietro stampa contenuto indice libro leggi libro
Stupefacenti: l´aggravante della ingente quantità si configura al superamento dei 2 kg per le c.d. droghe leggere
Sara Frattura
(Cass. Pen., SS.UU., 12 maggio 2020, n. 14722)
» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio
Nota di Sara Frattura
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate a pronunciarsi sui parametri per ritenere configurata l’aggravante dell’ingente quantità, prevista dall’art. 80 co. 2 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La questione assume una notevole rilevanza, considerata l’incidenza della circostanza aggravante in questione sul piano sanzionatorio. Il quesito rimesso all’organo di nomofilachia assume un interesse peculiare, in quanto viene chiesto alle Sezioni Unite di valutare l’attuale validità dei criteri determinati dalle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, per l’individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità e, con specifico riferimento alle c.d. droghe leggere, di dichiarare se tale soglia resti fissata in 2 kg di principio attivo. Nell’ordinanza di rimessione si legge che il principio di diritto appena riportato era riferibile ad un quadro normativo «affatto diverso dall’attuale, ossia in epoca antecedente alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi». Atteso il mutamento dell’assetto legislativo in materia di traffico illecito di stupefacenti, è necessario interrogarsi, secondo i giudici remittenti, sulla persistente validità dei criteri individuati dalle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite hanno sciolto il nodo gordiano, decidendo di dirimere un equivoco ritenuto spesso presente nelle decisioni della giurisprudenza di legittimità, ovvero la confusione del sistema tabellare disciplinato dagli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 309/1990, con il sottosistema concernente l’individuazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili ad un uso esclusivamente personale. Esclusa la presunta rimodulazione normativa, almeno ai fini della circostanza aggravante dell’ingente quantità, le Sezioni Unite rigettano la conseguenza che l’orientamento minoritario deduceva, ossia l’inammissibilità di un sistema aritmetico di integrazione dell’aggravante. La base sostanziale e formale della sent. SS.UU. n. 36258/2012, quindi, è rimasta immutata. Posto ciò, la Corte affronta l’ulteriore questione concernente l’individuazione dei fattori della moltiplicazione il cui prodotto [continua ..]