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Suddivisione dell´appalto in lotti
Beatrice Valeria Fernicola
(Cons. di Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8440)
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Nota di Beatrice Valeria Fernicola
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, affronta il principio della suddivisione in lotti degli appalti pubblici. In via preliminare, per chiarezza espositiva, pare opportuno richiamare l’art. 51 del D. lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) rubricato “suddivisione in lotti”, il quale statuisce che al fine di consentire l’accesso al mercato alle piccole e medie imprese le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti e li dimensionano a misura di PMI. Tale previsione è volta all’attuazione della direttiva n. 24/2014/UE. Infatti, la direttiva poc’anzi indicata ha lo scopo di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, più precisamente al punto n. 78 è previsto che: «È opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle PMI [...] A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto». Il Consiglio di Stato nella sentenza de qua richiama le statuizioni più recenti e importanti in materia (ex multis Consiglio di Stato Sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973; Coniglio di Stato Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1076), le quali precisano che la suddivisione in lotti è considerato principio generale, in quanto l’azione dell’amministrazione appaltante deve essere “diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; tale principio, come recepito dall’art. 51 D. lgs 50/2016, non costituisce peraltro una regola inderogabile: la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza.” Tale orientamento sul punto risulta ormai consolidato. Dalle argomentazioni appena esposte si desume che tale principio benché generale non [continua ..]