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Suddivisione dell´appalto in lotti

Beatrice Valeria Fernicola

(Cons. di Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8440)

“[L]’art. 51 d.lgs 50/2016 prescrive la divisione in lotti al fine di favorire l’accesso alle piccole e medie imprese prevedendo, al contempo, la possibilità di evitare tale suddivisione a seguito di una motivazione articolata che giustifichi la scelta operata. Tale disposizione prevede che le “...stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti”. [...] [S]econdo la giurisprudenza di questa Sezione, l’art. 51 del d.lgs. 50/2016, letto in combinazione con le disposizioni della direttiva 24/2014/UE (art. 46 e i considerando 59 e 78) non comporta l’obbligo per la stazione appaltante di ripartire la gara in lotti modulandoli necessariamente in modo da garantire l’accesso delle PMI. L’art. 46 della direttiva 2014/24/UE dispone che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto dei tali lotti”; l’attenzione espressa dalla direttiva all’accesso alle gare da parte delle PMI che si ravvisa nei considerando n. 2, 59, 78 e 124 [...] non implica il venir meno della discrezionalità della stazione appaltante nella scelta di suddividere la gara in lotti e nella determinazione dell’oggetto e delle loro dimensioni […]. Se il considerando 59 stigmatizza la tendenza delle stazioni appaltanti all’aggregazione della domanda da parte di committenti pubblici al fine di perseguire economie di scala e professionalità nella gestione degli appalti, e auspica il controllo su tali determinazioni al fine di evitare collusioni ed eccessiva concentrazione del potere di acquisto, perseguendo la trasparenza, la concorrenza e l’accesso al mercato per le PMI, nondimeno il considerando 78 dopo aver affermato che “È opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle [continua ..]

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Nota di Beatrice Valeria Fernicola

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in epigrafe, affronta il principio della suddivisione in lotti degli appalti pubblici. In via preliminare, per chiarezza espositiva, pare opportuno richiamare l’art. 51 del D. lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) rubricato “suddivisione in lotti”, il quale statuisce che al fine di consentire l’accesso al mercato alle piccole e medie imprese le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti e li dimensionano a misura di PMI. Tale previsione è volta all’attuazione della direttiva n. 24/2014/UE. Infatti, la direttiva poc’anzi indicata ha lo scopo di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, più precisamente al punto n. 78 è previsto che: «È opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle PMI [...] A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l’entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto». Il Consiglio di Stato nella sentenza de qua richiama le statuizioni più recenti e importanti in materia (ex multis Consiglio di Stato Sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973; Coniglio di Stato Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 1076), le quali precisano che la suddivisione in lotti è considerato principio generale, in quanto l’azione dell’amministrazione appaltante deve essere “diretta a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese; tale principio, come recepito dall’art. 51 D. lgs 50/2016, non costituisce peraltro una regola inderogabile: la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza.” Tale orientamento sul punto risulta ormai consolidato. Dalle argomentazioni appena esposte si desume che tale principio benché generale non [continua ..]

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