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Sulla decorrenza del termine di impugnazione dell´aggiudicazione
Vincenzo D’Avino
(Cons. di Stato, Adunanza Plenaria, 2 luglio 2020, n. 12)
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Nota di Vincenzo D’Avino
La pronuncia in parola rappresenta una pietra miliare per la disciplina del rito speciale di cui agli artt. 120 e ss. c.p.a. La vicenda fattuale da cui è occasionata la decisione riguarda una procedura di gara volta all’aggiudicazione del servizio di pulizia degli uffici di una società pubblica: il giudizio innanzi al T.A.R. Lazio si è concluso con la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, poiché notificato il trentottesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’atto di aggiudicazione sul portale telematico ove si è svolta la gara. La quaestio iuris è particolarmente controversa, tanto che il Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la risoluzione di una serie di quesiti, così sintetizzabili: qual è il dies a quo da cui inizia a decorrere il termine per l’impugnazione degli atti di una gara d’appalto? La risposta offerta dall’Adunanza Plenaria parte dal combinato disposto degli artt. 41, comma 2 e 120, comma 5 c.p.a., che fissano in trenta giorni il termine decadenziale per proporre l’azione di annullamento; sennonché, se prima dell’introduzione del codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 104/2010) la giurisprudenza riteneva che esso termine decorresse “dalla comunicazione della aggiudicazione o dalla conoscenza della sua portata lesiva”, il D. Lgs. n. 104/2010 ha ritenuto necessario individuare una “data oggettivamente riscontrabile”, rintracciabile nel momento della “ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” ovvero in quello della pubblicazione del bando di gara. Sin dall’entrata in vigore del citato D. Lgs. è emerso il problema dell’impugnazione degli atti di gara con portata lesiva non immediatamente riscontrabile dal ricorrente, tanto da far sorgere in capo a quest’ultimo la necessità di accedere ad altri documenti della procedura: in questi casi, la giurisprudenza ha ritenuto utile aumentare il termine di 30 giorni di ulteriori 10, come fissati dal già citato art. 79 D. Lgs. n° 163/2006; solo nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse tenuto un comportamento dilatorio, il dies a quo avrebbe potuto essere individuato in quello dell’effettiva esibizione dei documenti richiesti. Ciononostante, il quadro normativo ha subito una drastica modifica a causa [continua ..]