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Diritto Penale le ultime
- Pur in assenza di uno specifico obbligo di incriminazione, l´abrogazione dell´abuso d´ufficio ha comportato un vulnus di tutela contro le condotte abusive e la violazione dell'imparzialità da parte dei pubblici agenti in danno dei privati per le quali la Convenzione di Merida obbliga gli Stati ad adottare misure preventive efficaci
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(Cass. Pen., Sez. VI, 7 marzo 2025, ord. n. 09442)Stralcio a cura di Fabio Coppola
- In udienza predibattimentale il Giudice, in caso di indeterminatezza del capo di imputazione, deve ai sensi dell´art. 554-bis comma 5 c.p.p. invitare la pubblica accusa a riformularlo, verificandosi, in difetto, l´abnormità dell´ordinanza con cui dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al PM
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(Cass. Pen., Sez. II, 19 febbraio 2025, n. 6800) Stralcio a cura di Lorenzo Litterio
- Le chat acquisite in modo illegittimo sono inutilizzabili ai fini cautelari e il Pubblico Ministero non può sanare detta inutilizzabilità disponendo una “ispezione telematica” per riacquisire i medesimi dati informatici, trattandosi di provvedimento inosservante della decisione giurisdizionale che ha determinato la nullità dell´originario atto di ricerca della prova
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(Cass. Pen., Sez. VI, 30 luglio 2024, n. 31180) Stralcio a cura di Claudia Scafuro
- In materia di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale
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(Cass. Pen., Sez. III, 5 novembre 2024, n. 40555) Stralcio a cura di Claudia Scafuro
- In seguito all´introduzione dell´art. 314-bis c.p. le condotte distrattive che integrano una effettiva appropriazione della res continuano a essere punite ai sensi dell´art. 314 c.p., mentre le condotte di “mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche”, originariamente riconducibili all´abrogato abuso d´ufficio, sono oggi punibili, con una decisiva riduzione dello spazio di rilevanza penale, ai sensi dell´art. 314-bis c.p.
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(Cass Pen., Sez. VI, 4 febbraio 2025, n. 4520) Stralcio a cura di Fabio Coppola