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» Ai fini del computo della durata del processo ex l. 89/2001 non può tenersi conto dell'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, perché il concordato si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e i liquidatori non sono organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, di modo che la loro attività non rientra nell'organizzazione del servizio pubblico della giustizia.