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ARTICOLI su: pene concorrenti - cumulo temperato - reato ostativo - benefici penitenziari
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» Lo scioglimento del “cumulo temperato”, nel caso di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che abbia richiesto il criterio moderatore di cui all´art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, deve effettuar-si avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria