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» La condotta del mercenario in un conflitto armato (incriminata dall'art. 3, comma 1, legge 12 maggio 1995, n. 210) può avere ad oggetto una controprestazione di qualsiasi entità e può rivestire anche carattere non patrimoniale, non dovendo necessariamente venire in rilievo una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o pagata a combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze armate", come invece richiesto dalla Convenzione ONU