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» Nel caso in cui l´imputato, nei cui confronti sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, divenuta inefficace per il proscioglimento pronunciato all´esito del giudizio di primo grado, sia sottoposto, ai sensi dell´art. 300, comma 5, cod. proc. pen., a nuova applicazione della custodia cautelare in carcere, il rimedio che può esperire per impugnare la relativa ordinanza è quello dell´istanza di riesame