home / Contenuti correlati
» In seguito all´introduzione dell´art. 314-bis c.p. le condotte distrattive che integrano una effettiva appropriazione della res continuano a essere punite ai sensi dell´art. 314 c.p., mentre le condotte di “mero mutamento della destinazione di legge del denaro o delle cose mobili pubbliche”, originariamente riconducibili all´abrogato abuso d´ufficio, sono oggi punibili, con una decisiva riduzione dello spazio di rilevanza penale, ai sensi dell´art. 314-bis c.p.