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» Nei casi di ingiustificato frazionamento della domanda giudiziale per il soddisfacimento di un credito, qualora non sia possibile l´introduzione di un giudizio unitario, il giudice è tenuto a decidere nel merito (divieto del non liquet) e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite – escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l´abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale