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Traffico di influenze illecite e corruzione: delineati i confini

(Cass. Pen., Sez. VI, 6 agosto 2020, n. 23602)

“1.4. (…) Giova rammentare come il delitto di traffico di influenze di cui all’art. 346 bis c.p., così come introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 75, e poi integrato con L. 9 gennaio 2019, n. 3 – punisca la condotta di chi “sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite” con un funzionario pubblico “indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita” “ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Detta condotta certamente ingloba quella contemplata dall’art. 346 c.p., abrogato con la stessa L. n. 3, là dove sanziona(va) la condotta di chi “millantando credito” presso un funzionario pubblico (con la differenza quanto all’impiegato di cui si è già detto) “riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione” (comma 1) ovvero “col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare” (comma 2). Anche all’esito della novella del 2019, rimane fermo, giusta l’espressa clausola di riserva contenuta nella disposizione (“fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319 ter”), la fattispecie del traffico d’influenze illecite non è configurabile allorché sia stato accertato un rapporto alterato e non paritario fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato, appunto integrante il più grave delitto di corruzione (…). Il delitto di traffico di influenze, di cui all’art. 346 bis c.p., si differenzia difatti, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all’agente pubblico (…). 1.5. Sulla scorta delle coordinate ermeneutiche testé tracciate, nel caso sub iudice, non v’è materia per la derubricazione del fatto nell’ipotesi di cui all’art. 346 bis c.p., là dove secondo la contestazione e la ricostruzione in fatto compiuta dal Giudice a quo – risulta accertato il versamento di una somma di denaro al fine di remunerare il mercimonio dell’atto [continua ..]

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