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Trasferimento d'azienda, accordo sindacale e deroghe all'art. 2112 c.c.
Roberto Di Chicco
Cass. civ., Sez. IV, 1 giugno 2020, n. 10414
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Nota di Roberto Di Chicco
La sentenza in commento si inserisce nell’annosa vicenda “Alitalia”, culminata nel trasferimento d’azienda tra la cedente Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (C.A.I.) e la cessionaria Società Aerea Italiana S.p.A. (S.A.I.). A seguito di licenziamento intimato dalla C.A.I., annullato per violazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, co. 9 e 5, con conseguente reintegra della lavoratrice nei confronti della cedente, la ricorrente adisce il Supremo Collegio per chiedere che la reintegra operi, invece, nei confronti della cessionaria S.A.I., ritenendo che la cessione aziendale debba necessariamente interessare tutto il personale e non singoli lavoratori specificamente indicati nell’accordo di cessione. La quaestio iuris in esame presuppone l’interpretazione della portata derogatoria della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4-bis (testo ante novella del 2019), che disciplina le vicende circolatorie dell’impresa in crisi. È possibile, infatti, prescindere dalle previsioni dell’art. 2112 c.c (e della direttiva 2001/23/CE), nel caso in cui sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione», purché il trasferimento abbia ad oggetto aziende delle quali «sia stato accertato lo stato di crisi aziendale»[1], fermo il requisito cardine della «continuazione o mancata cessazione dell’attività» dell’azienda. L’interrogativo posto, dunque, è determinare in che misura e con quali limiti tale compressione operi. In occasione di trasferimento d’azienda, la dir. 2001/23/CE appronta uno schema minimo di tutela dei lavoratori, di base inderogabile, articolato in tre ordini: a) la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del cedente nei confronti del cessionario (art. 3, par. 1); b) il mantenimento delle condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo stipulato dal cedente, sino alla scadenza o dell’entrata in vigore di uno di pari livello, per un periodo comunque non inferiore ad un anno (art. 3, par. 3); c) il divieto di licenziamento esclusivamente in ragione del trasferimento (art. 4, par. 1). Il seguente art. 5 pone alcune deroghe[2] nel caso in cui il trasferimento si verifichi nel corso di una procedura di insolvenza. In tale ipotesi, è tracciata una summa divisio fra le procedure aperte in vista della liquidazione dei beni (art. 5, par. 1) e quelle che, al [continua ..]