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La tutela antidiscriminatoria delle persone LGBT: tra rilevanza della discriminazione potenziale, interpretazione estensiva “delle condizioni di accesso al lavoro” e libertà di manifestazione del pensiero
Gerardina Erika Forino
Cass. civ., Sez. I, 15 dicembre 2020, n. 28646
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Nota di Gerardina Erika Forino
Con la pronuncia che si annota, la S.C. imprime innovativa e rigorosa carica alla tutela del diritto a non essere discriminati nell’accesso all’occupazione in ragione dell’orientamento sessuale conformandosi, con tanto, al quadro legislativo sovranazionale di nuova generazione varato in punto di diritto antidiscriminatorio sulla base della competenza unionale di cui al corrente art. 119 TFUE (Direttiva 2000/78/CE, recepita con D.lgs. 216/2003) oltre che, al percorso ermeneutico tracciato dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE, 10/07/2008, C-54/07, caso Feryn; CGUE 25/04/2013, C-81/12, caso Accept). La sentenza, per vero, giusta sintesi del consolidato orientamento della Corte di Lussemburgo in punto di legittimazione ad agire dell’associazione rappresentativa degli interessi lesi e di rilevanza della discriminazione potenziale, costituisce il primo caso di violazione della disciplina antidiscriminatoria concernente l’orientamento sessuale portato all’attenzione della giurisprudenza di legittimità. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBT conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo, l’Avvocato T.C. al fine di ottenere l’accertamento della natura discriminatoria delle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso di una trasmissione radiofonica con riguardo alla proclamata policy assuntiva delle persone omosessuali oltre che la condanna al risarcimento del pregiudizio sofferto. Riconosciuta, ad opera del giudice di prime cure, la natura omofobica delle dichiarazioni rese e, confermata dalla Corte territoriale la pronuncia di condanna all’esito dell’interposto appello, il soccombente adiva la S.C. affidando l’impugnazione tra gli altri, ai seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 81, 100 c.p.c. nonché 5 del D.lgs. 216/2003 nella misura in cui la Corte territoriale aveva riconosciuto la legittimazione ad agire dell’associazione in difetto di partecipazione di soggetti attivi nella realizzazione degli interessi perseguiti nonché, degli artt. 2, comma I, lett. a e 3 D.lgs. 216/2003 oltre che, la illegittimità costituzionale dell’art. 2, lett. a e b e 3 lett. a del D.lgs. 216/2003 con riguardo all’art. 21 Cost.. Con pronuncia C-507/18, la CGUE adita ex art. 267 TFUE dai giudici italiani, ancorandosi a quanto già osservato nelle precedenti pronunce, [continua ..]