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La clausola "vista e piaciuta" non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto

Argomento: Del contratto di compravendita
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. II, 24 marzo 2022 n. 9588)

stralcio a cura di Giulia Solenni

"(…) Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490 e 1494 cod. civ., nonché degli artt. 128, 129, 130 e 134 del codice del consumo. A mente delle due norme codicistiche evocate, precisa la ricorrente, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano non idonea all'uso di destinazione o ne diminuiscano apprezzabilmente il valore e che, in caso egli venga meno a un tale obbligo è tenuto a risarcire il danno. (…) Con il secondo profilo di doglianza la (omissis) evidenzia che la Corte di Milano aveva ingiustamente negato la garanzia che compete all'acquirente di beni di consumo. (…) La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione sugli asserti motivazionali sopra riportati, senza, tuttavia, peritarsi di misurare la fattispecie accertata con quella astratta descritta dalla legge. Le circostanze fattuali evidenziate dal Giudice d'appello, invero, in sé, non escludono la garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dal codice civile (art. 1490) e non esonerano, pertanto, il giudice dall'accertare se la cosa venduta sia «immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore». Né, tantomeno (ove si versasse in presenza di contratto consumeristico), se il venditore abbia consegnato al consumatore un bene conforme al contratto di vendita, secondo la previsione di cui all'art. 129 del codice del consumo. La mera circostanza, infine, che la vendita abbia riguardato un'autovettura usata non costituisce ragione per esonerare il venditore dalla responsabilità (espressamente, in tal senso, l'art. 128, u.c., del codice del consumo). Questa Corte, proprio a riguardo della vendita di autovettura usata, ha chiarito che la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede, sicché, anche in considerazione dei principi fondamentali della buona fede e dell'equità del sinallagma contrattuale, essa non può riferirsi ai vizi occulti emersi dopo i normali controlli eseguiti anteriormente l'acquisto  (…)"

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