Argomento:
Del rapporto di lavoroSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. II, 10 settembre 2024, n. 24339) Stralcio a cura di Giovanni Pagano
“2.1 (…), occorre verificare la sussistenza del diritto all'iscrizione all'albo senza previo esame di abilitazione in riferimento alle norme nazionali e comunitarie, secondo l'interpretazione già resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione adita in rinvio pregiudiziale.
Innanzitutto, giova puntualizzare che il riconoscimento del titolo di studio vale ad attribuire al titolo conseguito all'estero l'equipollenza legale a un titolo di studio italiano, a vari effetti (partecipazione a concorsi pubblici, a tirocini, percorsi formativi, esercizio di professioni non regolamentate); il titolo professionale è, invece, il titolo legale abilitante all'esercizio di una professione ed è ottenuto a conclusione di un percorso di studi di cui sono prefissate alcune caratteristiche o in seguito ad un esame.
2.2. Occorre pure, quindi, ricordare che i rapporti con la Svizzera, paese non aderente all'Unione europea, sono regolati, anche quanto al riconoscimento dei titoli di studio, dalla legge n. 364 del 15/11/2000, di "ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, concluso a Lussemburgo il 21 giugno 1999".
(…)
Per quel che qui rileva, (…), è stata ulteriormente stabilita l'applicabilità anche ai rapporti con la Svizzera della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
(…)
2.3. (...)
Scopo della direttiva è regolamentare la possibilità di avvalersi della qualifica professionale ottenuta nello Stato di origine per esercitare l'attività in quello di stabilimento (art. 4), ossia di "consentire al titolare di una qualifica professionale che gli apre l'accesso ad una professione regolamentata nel suo Stato membro d'origine di accedere, nello Stato membro ospitante, alla stessa professione per la quale egli è qualificato nello Stato membro d'origine e di esercitarla sul suo territorio alle stesse condizioni dei suoi cittadini"
In regime di stabilimento, l'art. 11 della direttiva dispone, infatti, che se in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente [continua ..]
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