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Il quadro normativo nazionale che disciplina l´accesso ai locali commerciali nonché la consultazione, la copia e il sequestro di documentazione fiscale è incompatibile con art. 8 § 2 CEDU, sia perché conferisce alle autorità nazionali un margine di discrezionalità illimitato circa le condizioni di attuazione di tali misure, sia perché non fornisce garanzie procedurali adeguate a contrastare eventuali abusi ed esercizi arbitrari di potere.
Argomento: Mezzi di ricerca della prova
Sezione: Corte EDU
“(...) I ricorrenti lamentavano, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, che l'accesso ai loro locali commerciali o adibiti ad attività professionali e la loro consultazione, nonché la copia o il sequestro dei loro documenti contabili, dei libri sociali e di altri documenti fiscali, erano stati illegittimi, ai sensi di tale disposizione, e mancavano di proporzionalità. Esse hanno sostenuto, in particolare, che il contesto giuridico interno non delimitava sufficientemente la portata del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali, che le misure impugnate non erano state oggetto di un ex ante controllo giudiziario o indipendente e che non vi era stata alcuna ex post giurisdizionale o indipendente. (...)
Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano esaurito i mezzi di ricorso interni, in quanto non avevano impugnato le misure in questione dinanzi ai tribunali tributari o ai tribunali civili. (...)
La Corte rileva che l'obiezione del Governo relativa alla questione se i ricorrenti avessero avuto a disposizione un mezzo di ricorso effettivo per contestare gli atti impugnati è strettamente connessa alla fondatezza delle censure dei ricorrenti. Di conseguenza, esso ritiene che tale eccezione debba essere unita al merito. (...)
La Corte ribadisce anzitutto che l'espressione "conforme alla legge", ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione, richiede in primo luogo che la misura impugnata abbia un fondamento nel diritto interno. In secondo luogo, il diritto nazionale deve essere accessibile alla persona interessata. In terzo luogo, la persona interessata deve essere in grado, se necessario con un'adeguata consulenza legale, di prevedere le conseguenze del diritto interno per lei e, in quarto luogo, il diritto interno deve essere compatibile con lo Stato di diritto (...).
La Corte sottolinea inoltre che la nozione di "diritto" deve essere intesa nel suo senso "sostanziale", non in quello "formale". Esso comprende quindi tutto ciò che concorre a costituire la legge scritta, compresi gli atti normativi di rango inferiore a quello degli statuti, e la relativa giurisprudenza (...). (...)
Affinché il diritto interno soddisfi tali requisiti, deve offrire una misura di protezione giuridica contro le interferenze arbitrarie delle autorità pubbliche con i diritti garantiti dalla Convenzione. Nelle questioni che riguardano i diritti fondamentali, sarebbe contrario allo Stato [continua ..]
Sezione: Corte EDU
(Corte e.d.u., Sez. I, 6 febbraio 2025, n. 36617/18)
Stralcio a cura di Roberto Zambrano