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È costituzionalmente illegittimo l'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6 della medesima legge, non consente alle persone singole residenti in Italia di presentare domanda di idoneità all'adozione internazionale. L'esclusione assoluta delle persone non coniugate lede il diritto alla vita privata e alla libertà di autodeterminazione, riconducibili all'art. 2 Cost. e all'art. 8 CEDU, come parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.
Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Corte Costituzionale
“(…) 5. - Specificato l’oggetto del presente giudizio, nel merito, le censure sollevate in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, sono fondate.
6. - Le questioni rivolte all’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983 coinvolgono due tipi di interessi: quello delle persone singole che aspirano a poter adottare e rispetto alle quali è prospettata la lesione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, e quello del minore che, come rileva anche l’ordinanza, rappresenta il fulcro dell'istituto dell’adozione.»
7. - Evidenziato, dunque, come lo stesso legislatore, pur a fronte di una scelta di fondo che non include nel perimetro dei potenziali adottanti di minori le persone singole, abbia riconosciuto la loro idoneità ad assicurare un ambiente stabile e armonioso, si deve, a questo punto, verificare se la loro esclusione dall'accesso all'adozione internazionale vìoli il diritto al rispetto della vita privata, come previsto dall'art. 8 CEDU, in coordinamento con l’art. 2 Cost., anche in considerazione del principio di solidarietà ivi sancito. (…)
(…) 8.1. - In termini generali, le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali sono ascrivibili all'ampio contenuto della libertà di autodeterminazione. È quanto afferma questa Corte, là dove rileva che la scelta di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della generale libertà di autodeterminarsi, libertà riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost., poiché concernente la sfera privata e familiare (…)
(…) 9. - Sulla base dei principi sopra richiamati, l’esclusione della persona singola dall’accesso all’adozione internazionale lede gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU.»
9.1. - La disciplina censurata si riverbera sul diritto alla vita privata, inteso come libertà di autodeterminazione, che si declina, nel contesto in esame, quale interesse a poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità, rendendosi disponibile all’adozione di un minore straniero. Questo specifico interesse si coniuga, dunque, anche con una finalità di solidarietà sociale [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(Corte Cost., 21 marzo 2025, n. 33)
Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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