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Adozione piena: nell´interesse del minore il giudice può preservare talune relazioni affettive con componenti della famiglia d´origine
Argomento: Della adozione piena
Sezione: Corte Costituzionale
“(…) 13.3.– Sennonché, la formulazione del censurato art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 induce, a ben vedere, a escludere che la norma contempli un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine del minore.
In primo luogo, se è vero che il dato testuale della disposizione è ampio e tale da poter ricomprendere nella nozione di «rapporti» anche le relazioni di fatto, è parimenti vero che l’espressione utilizzata è generica e, dunque, ben si presta, a fronte di un preminente interesse concreto del minore a veder preservate relazioni di tipo socio-affettivo a tutela del suo diritto costituzionalmente protetto all’identità personale, a tollerare una contrazione del riferimento ai «rapporti» ai soli legami di natura giuridico-formale.
In secondo luogo, deve ritenersi decisivo che l’intera trama normativa, nella quale si colloca il citato art. 27, terzo comma, offre già attualmente, per come si è evoluta nel tempo, indici ermeneutici che, orientati dai principi costituzionali, consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine. Quegli stessi indici depongono nel senso che sia una presunzione solamente relativa quella secondo cui la rottura anche dei rapporti di fatto con i familiari biologici sia nell’interesse del minore stesso. (…)
(…) 13.3.2. - Al contempo, sempre la legge n. 184 del 1983 testimonia che almeno un tipo di relazione socio-affettiva tra componenti della famiglia d’origine, quello tra fratelli e sorelle in stato di abbandono, è oggetto di una espressa tutela normativa nell’interesse del minore. Lo dimostra anzitutto l’art. 4, comma 5-quinquies, ultima parte, il quale, sin dalla fase dell’eventuale affidamento, dispone che, nel «caso in cui vi siano fratelli o sorelle», il tribunale provveda «assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi». Inoltre, la legge mira a facilitare il più possibile l’adozione congiunta di fratelli e sorelle, il che se, da un lato, comporta la rottura dell’originario vincolo di parentela, da un altro lato, assicura che venga, invece, preservata la continuità della [continua ..]
Sezione: Corte Costituzionale
(Corte Cost., 28 settembre 2023, n. 183)
stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco
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