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Ai parenti entro il quarto grado è consentita la possibilità dell'adozione cd. mite anche nel caso in cui uno di essi rivesta la qualità di tutore del minore

Argomento: Delle Persone e della Famiglia
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 31 luglio 2023, n. 23173)

stralcio a cura di Giorgio Potenza

“Benchè non constino precedenti di questa Corte in casi identici a quello ora scrutinando, dalla nota ricostruzione dell' istituto dell'adozione cosiddetta "mite" o aperta, secondo il diritto vivente, è dato trarre principi che debbono trovare applicazione anche nella fattispecie in esame. […] 4.3. Per quanto ora più di interesse, va evidenziato che l' ipotesi di cui alla lett. d) è "aperta", perchè è norma di chiusura e residuale, nel senso che, al contrario delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), non richiede profili specifici dell'adottante e dell'adottato, ma richiede solo la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo, ossia l'assenza di una situazione di abbandono del minore (cfr. Cass.12962/2016 e successive conformi). […] 4.4. E' fondata anche la censura relativa alla sussistenza dell' interesse della minore ad essere adottata dai nonni (quarto motivo), interesse negato dalla Corte di merito sul rilievo che il legame parentale renderebbe inutile la formalizzazione con l'adozione "mite", tra l'altro rivestendo il nonno anche la qualità di tutore della ragazza. A tale riguardo occorre ribadire che l'adozione in casi particolari è primariamente diretta a tutelare l' interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate e presuppone un giudizio sul miglior interesse del minore e un accertamento sull' idoneità dell'adottante. […] In tale ottica, la valutazione in ordine alla sussistenza dell' interesse del minore postula il compiuto raffronto con la condizione giuridica del minore adottato, che, nella specie, la Corte di merito ha del tutto obliterato. La condizione giuridica del minore adottato in casi particolari può essere equiparata allo status di figlio minore (così Corte Cost.n. 79/2022 citata, al fine di stabilire se fosse irragionevole la previsione di legge circa il mancato instaurarsi di rapporti civili "tra l'adottato e i parenti dell'adottante"). […] Dunque, si sommano la responsabilità genitoriale e i doveri verso i figli agli altri molteplici effetti dell'adozione di matrice codicistica, come ha puntualizzato la Corte Costituzionale, e la tutela giuridica del minore è ben più incisiva rispetto a quella che egli può avere tramite la nomina del tutore e l'affidamento temporaneo. Occorre, infine, rilevare che l'art. 55 l.n. 184/1983 [continua ..]

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