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Il legislatore ha voluto riconoscere all'amministrazione un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Dunque, il giudizio sui gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell'amministrazione stessa
Argomento: Appalti pubblici
Sezione: Consiglio di Stato
“Nelle gare pubbliche il giudizio sui gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell'amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto compiuta (nella specie, la non manifesta abnormità, contraddittorietà o contrarietà a norme imperative di legge nella valutazione degli elementi di fatto) e non può pervenire ad evidenziare una mera non condivisibilità della valutazione stessa […].
22.1. Nel caso qui esaminato la condotta dell’operatore economico è stata attentamente valutata dalla stazione appaltante che ha concluso, all’esito di un’accurata istruttoria, in modo né contraddittorio né tantomeno abnorme, che il particolarissimo caso concreto finisse per integrare una ipotesi di complessiva inaffidabilità del soggetto con cui stipulare il contratto di appalto. D’altronde, la nozione di grave illecito professionale delineata dal Codice dei contratti vigente ratione temporis, ferma la necessaria valutazione discrezionale della stazione appaltante, ricomprende ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica di natura civile, penale o amministrativa e non prevede un numero chiuso di illeciti professionali (Consiglio di Stato sez. V, 18 giugno 2024, n. 5450).
22.2. È da condividere quanto affermato dalla difesa di OMISSIS […] e cioè che solo la stazione appaltante è nelle condizioni di valutare i rischi cui potrebbe essere esposta aggiudicando l’appalto a un concorrente la cui integrità o affidabilità sia dubbia, avendo riguardo all’oggetto e alle caratteristiche tecniche dell’affidamento. In questi casi, compito del Collegio non è sostituirsi all’amministrazione, bensì valutare se l'insieme del contegno tenuto dall'operatore economico sia riconducibile alla nozione di grave illecito professionale la cui valutazione ai fini [continua ..]
Sezione: Consiglio di Stato
(Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063) Stralcio a cura di Rossella Bartiromo
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