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L'affidamento condiviso del figlio: il genitore collocatario può assumere decisioni in autonomia su questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo
Argomento: Delle persone e della famiglia
Sezione: Sezione Semplice
“(…) Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. Il A.A. lamenta che la Corte d'Appello, statuendo che lo stesso, nell'ambito di un affidamento condiviso (che ha ritenuto di riconfermare), quale genitore collocatario, possa assumere decisioni in autonomia dalla madre sulle questioni ordinarie di tipo, scolastico, sportivo e ricreativo, relative al figlio, avrebbe creato una figura di affidamento condiviso 'spuria', non prevista dalla normativa, né dall'interpretazione giurisprudenziale, considerando che per attribuire il potere di adottare le decisioni di carattere 'ordinario' esclusivamente al medesimo ricorrente, la Corte consequenzialmente avrebbe dovuto disporre l'affido esclusivo, e non quello condiviso.
(…) il provvedimento del Tribunale aveva affidato il minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso il padre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. La Corte d'Appello ha, poi, (…), disposto che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere sempre concordate da entrambi i genitori sia nei contenuti sia nelle modalità attuative. Per le questioni di ordinaria amministrazione, ritiene invece la Corte che debba essere attribuito al genitore collocatario cioè al padre il potere di assumere decisioni in autonomia sulle questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo. Ora, (…), il ricorrente (…) lamenta che la suddetta decisione sul potere assegnatogli di assumere decisioni in autonomia sulle questioni ordinarie di tipo scolastico, sportivo e ricreativo sarebbe stato compatibile solo con un provvedimento di affidamento esclusivo del minore al padre. Al contrario, va osservato che, dato che la Corte d'Appello ha esplicitato diffusamente le ragioni a sostegno dell'affidamento condiviso del minore (seppure con il collocamento presso il padre) e ritenuto del tutto compatibile con tale disciplina l'attribuzione al padre dei citati poteri in tema di ordinaria amministrazione, la doglianza tende a riesaminare l'apprezzamento di merito della Corte d'Appello.
(…) Va rilevato, al riguardo, che la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 09 dicembre 2024, n. 31571)
Stralcio a cura di Giovanni Pagano
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