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Errore dell'algoritmo nell'assegnazione delle supplenze: ammesso il risarcimento dei danni

Argomento: Del rapporto di lavoro
Sezione: Sentenze di Merito

(Trib. Torino, Sez. Lav., 19 settembre 2024, n. 2287)

stralcio a cura di Giovanni Pagano

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“la giurisprudenza di legittimità afferma che “La carta docente (…), spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, (…) fino al termine delle attività didattiche; in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti (…) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione; di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente (…);  (…)  L’azione “di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4, c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell’incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico”.;  (…) la ricorrente affermava che, essendo inserita, per l'anno scolastico 2021/2022, nelle graduatorie GPS in seconda fascia per la classe di concorso (...) stipulava un contratto a tempo determinato dal 3 settembre al 30 giugno 2022 (9 ore spezzone) con l'i.s. XXX, dopo la stipula del contratto chiedeva espressamente il completamento di orario (…); parte convenuta affermava che nel momento in cui il sistema trattava la posizione della ricorrente erano ancora presenti delle disponibilità di cattedre ad orario intero, ma la docente non aveva volutamente opzionato tale tipologia di disponibilità (…) per cui nei suoi confronti non operava il cd. diritto al completamento, attribuito unicamente agli aspiranti nominati su spezzone in assenza di posti interi;(…) la prospettazione del MIM non può essere condivisa; l'attribuzione dell'incarico avveniva sulla [continua ..]

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