(Cass. Pen., Sez. VI, 10 novembre 2020, n. 31409)
“Svolgimento del processo
Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice per il riesame delle misure cautelari reali, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro della Procura della Repubblica presso quel Tribunale, disposto in relazione al reato di cui all’art. 567 c.p. contestato agli indagati (…), i quali avrebbero attestato falsamente, sia in Ucraina, sia dinnanzi all’Ufficiale di stato civile del Comune di Savigliano che la piccola (…), nata il (…), è loro figlia naturale, trattandosi in realtà di una fattispecie di “maternità surrogata” vietata nell’ordinamento interno. Il P.M. aveva proceduto al sequestro nei locali di pertinenza degli indagati di numerosi oggetti – documentazione sanitaria, biglietti di viaggio, a fotografie, a campioni biologici di DNA – al fine di accertare la sussistenza del reato di alterazione di stato della minore.
Il Tribunale riteneva che dagli atti di indagine fosse già pacificamente dimostrato che la minore (…) non potesse definirsi figlia naturale della coppia – segnatamente della indagata (…) –, avendo i coniugi fatto ricorso alla pratica della “maternità surrogata” e che tale dato non fosse conferente rispetto alla configurabilità del reato di cui all’art. 567 c.p., evidenziando la liceità di tale pratica nello stato dell’Ucraina, luogo di nascita della minore.
Motivi della decisione (…)
Va innanzi tutto rilevato che la legge ucraina ammette il ricorso alla surrogazione di maternità a condizione che il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente, per cui il certificato di nascita di un bambino nato in Ucraina facendo ricorso a detta pratica è perfettamente legittimo secondo la legge di tale Paese quando la metà del patrimonio genetico provenga da uno dei genitori committenti. Ciò vale per il certificato di nascita della piccola G.V. laddove G.G. risulta essere il padre biologico della stessa.
Data tale premessa, correttamente il Tribunale ha ritenuto che non ricorrano i presupposti per ritenere integrata, sotto il profilo materiale, la condotta sanzionata dall’art. 567 c.p. Ai fini della configurabilità di tale delitto, è necessaria un’attività materiale di alterazione di stato che costituisca un quid [continua ..]
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