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L´amministratore riceve soldi dai condomini e omette di versare i dovuti pagamenti? È appropriazione indebita

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. II, 14 dicembre 2021, n. 45902)

stralcio a cura di Ilaria Romano

“3.2 (…) “Il singolo condomino è legittimato, quanto meno in via concorrente o eventualmente surrogatoria con l'amministratore del condominio, alla presentazione di una valida querela, in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio comune del condominio". 3.3. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la sentenza impugnata, con riferimento alle specifiche contestazioni dell'imputato, in relazione ad ogni contestazione afferente ciascun singolo condominio, indica nel dettaglio per quali ragioni la querela debba ritenersi valida (…). 4.(…) Il delitto di appropriazione indebita si realizza rispetto alle somme di denaro che siano affidate al detentore con un vincolo di destinazione, con l’accertamento della mancata destinazione delle somme alla finalità convenuta, indipendentemente dall'individuazione dell'atto di disposizione che sia stato effettuato con l'uso di tali somme. La sentenza impugnata, confermando la correttezza dell'accertamento in fatto condotto dalla sentenza del Tribunale, ha verificato che, a fronte degli incassi di somme da parte dell'amministratore da destinare ai pagamenti delle spese condominiali, era risultato un ammanco di somme che, logicamente, non erano state destinate alle finalità per le quali i condomini le avevano affidate all'amministratore. Ciò era sufficiente per dimostrare la responsabilità dell'imputato, considerata la veste di mandatario dell'imputato e l'assenza di prove contrarie fornite dallo stesso per giustificare la differenza tra le somme che dovevano risultare in cassa o impiegate per i pagamenti, e le somme effettivamente rinvenute. Va, pertanto, riaffermato il seguente principio di diritto: "Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di effettuare i dovuti pagamenti senza necessità di provare la diversa destinazione impressa alle somme". Nel merito, la Corte territoriale ha evidenziato come i condomini avessero chiesto spiegazioni all'amministratore[OMISSIS] che, come risulta da alcuni verbali di assemblee condominiali, aveva ammesso l'esistenza di debiti anche significativi. In particolare, l'imputato, all'atto della cessazione dell'incarico, aveva consegnato a ciascun nuovo amministratore un documento denominato "situazione contabile” in cui aveva indicato la somma della quale il condominio era [continua ..]

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