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Ove l'amministrazione dichiari di non detenere un documento non è possibile l'esercizio dell'accesso agli atti per inesistenza del suo oggetto, gravando semmai sull'istante l'onere di provare - anche con presunzioni, ma mai mere supposizione - l'esistenza dei documenti richiesti

Argomento: accesso agli atti
Sezione: Consiglio di Stato

(Cons. di Stato, sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622)

Stralcio a cura di Davide Gambetta

7. L’appellante sostiene di avere richiesto al Comune […] documenti. Con la nota di diniego parziale impugnata in primo grado, il Comune: a) ha rilasciato i documenti nn. 7 e 8; b) ha attestato che non esistevano i documenti nn. 3 e 9 (atti di impegno finanziario […]); c) ha indicato che tutti gli altri documenti richiesti avrebbero dovuto essere specificati […]. 7.1. Sostiene poi che tale nota, impugnata in primo grado, sarebbe illegittima, in quanto: a) avrebbe attestato - in modo difforme dalla realtà - che non esistevano i documenti nn. 3 e 9 (atti di impegno finanziario […]); […] 7.2. Espone ancora l’appellante di avere, nel giudizio di primo grado, dimostrato la sussistenza di impegni finanziari assunti dal Comune […] Le risultanze documentali dimostrerebbero l’esistenza di stanziamenti dedicati […]: […] 7.3. A fronte di tali prove (o quantomeno indizi gravi, precisi e concordanti), relative alla sussistenza di tali impegni finanziari e della esistenza della relativa documentazione, il TAR non avrebbe dovuto riconoscere valore di prova contraria alla semplice dichiarazione di inesistenza degli stessi da parte del Comune, ma avrebbe dovuto riconoscere l’inattendibilità della stessa, in quanto priva di ogni dimostrazione e non sorretta neanche da alcuna indicazione dell’avvenuta ricerca diligente di tale documentazione, come, invece, imposto dalla giurisprudenza in casi analoghi (l’appellante cita diversi precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria tesi). […] 9. Le contestazioni che l’appellante muove alla sentenza sono infondate. 10. Non esiste alcun diniego sulla domanda di accesso agli atti che, quanto a quelli esistenti, è stata accolta. 11. Il diritto di accesso trova un limite materiale e giuridico nella disponibilità che l’Amministrazione abbia della documentazione di cui si chiede l'ostensione. La possibilità di acquisire i documenti, com’è ovvio, postula la materiale detenzione dell'Amministrazione cui è rivolta l'istanza. Tale presupposto va acquisito in termini di fatto costitutivo della pretesa ostensiva, pertanto, la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria ma non tramite mere supposizioni. 12. In assenza di [continua ..]

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