Argomento:
Delle persone e della famigliaSezione:
Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. I, 1 settembre 2022, n. 25855)
stralcio a cura di Fabrizia Rumma
“(…) 2. Il reclamo proposto dalla B. è stato rigettato dalla Corte d'appello di Venezia con decreto del 23 giugno 2020. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la necessità di disporre sia una nuova c.t.u., ritenendo sufficiente quella espletata nel procedimento di nomina dell'amministratore, sia la rinnovazione dell'audizione della beneficiaria, non essendo state dedotte nuove circostanze. Rilevata inoltre la genericità della richiesta di emissione dei provvedimenti più utili alla B. e la novità di quella di cessazione della misura dell'amministrazione di sostegno, ha osservato che dalla relazione del c.t.u. emergeva un'insufficienza mentale lieve, caratterizzata da uno sviluppo incompleto delle funzioni cognitive, che non escludeva la capacità di provvedere adeguatamente alla cura personale, ma richiedeva un supporto nelle attività complesse della vita quotidiana, avendo la B. dimostrato di non essere in grado di amministrarsi e di provvedere adeguatamente ai propri interessi patrimoniali, in quanto incapace di intendere la portata e gli effetti giuridici degli atti compiuti e di esprimere un consenso integro e consapevole. Tanto premesso, e precisato che da altri provvedimenti risultavano l'esistenza di un'indagine penale per circonvenzione d'incapace, l'effettuazione di consistenti movimenti di denaro all'apparenza non giustificati, un sospetto incontro con un estraneo per la concessione di un finanziamento, l'acquisto di un'automobile lasciata in uso a terzi e l'estrema difficoltà dell'amministratore di avere contatti diretti con la beneficiaria, a causa dell'interposizione del legale di fiducia di quest'ultima, che ne contestava qualsiasi iniziativa, la Corte ha ritenuto che non sussistessero fatti concreti idonei a giustificare la sostituzione dell'Avv. C., non corrispondendo all'interesse della B. difendersi dalla stessa o impegnarsi in un contenzioso con la madre, ma solo trovare un accordo con quest'ultima. Ha reputato altresì giustificati l'ampliamento dei poteri dell'amministratore e la limitazione della somma di denaro disponibile dalla beneficiaria, osservando che l'Avv. C. aveva accertato l'avvenuta proposizione di richieste di finanziamento per Euro 57.000,00 nell'arco di poco più di un anno, e considerando sintomatico dell'incapacità della beneficiaria il tentativo di sostenere l'indispensabilità dell'automobile, a [continua ..]
» Per l'intero contenuto effettuare il login
inizio