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L´ampiezza letterale del verbo “diffondere” ammette la configurabilità del reato di epidemia colposa nella forma omissiva: la questione è rimessa al vaglio delle Sezioni Unite

Argomento: Dei delitti contro l'incolumità pubblica
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. IV, 21 novembre 2024, n. 42614)

Stralcio a cura di Vincenzo Nigro

 

“(…) Ritiene il Collegio di rimettere al vaglio delle Sezioni Unite la questione oggetto del motivo di ricorso. Dalla lettura del capo di imputazione (…) si evince che l'addebito mosso all'odierno imputato si atteggia come illecito omissivo, di talché nella specie assume rilievo la questione giuridica della configurabilità del reato di epidemia colposa nella forma omissiva. Il tema oggetto del dubbio ermeneutico è quindi se la condotta tipica descritta dagli artt. 438 e 452 cod. pen. ammetta la forma omissiva, tema che involge anche alcune categorie generali dell'illecito penale. Esaminando la giurisprudenza di questa Corte, si registrano due sole pronunce che hanno negato la configurabilità del reato de quo nella forma omissiva. Con Sez. 4, n. 9133 del 12.12.2017, dep. 2018, Rv. 272261, in un caso in cui l'addebito contestato all'imputato, nella sua qualità di dirigente della società deputata alla gestione dell'acquedotto civico di un comune, era quello di avere cagionato, per colpa, la distribuzione per il consumo di acque per uso potabile pericolose per la salute pubblica, così determinando l'insorgere di una epidemia nella popolazione locale, la Corte ha svolto un'ampia analisi delle questioni interpretative sollevate in ordine alla natura e agli elementi strutturali dell'art. 438 cod. pen. e del correlato art. 452, comma 2, cod. pen.. Ha in primis definito il concetto di epidemia rilevante dal punto di vista penale ed il suo più ristretto ambito rispetto all'accezione accreditata dalla scienza medica ed ha altresì dato conto che la dottrina maggioritaria nonché la giurisprudenza di merito e anche di legittimità (…), hanno sottolineato che il fatto tipico previsto nell'art. 438 cod. pen. è modellato secondo lo schema dell'illecito causalmente orientato in quanto il legislatore ha previsto anche il percorso causale, con la conseguenza che il medesimo evento realizzato a seguito di un diverso percorso difetta di tipicità. Ha quindi posto in rilievo che «la norma evoca, all'evidenza, una condotta commissiva a forma vincolata di per sé incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera, ovvero a quelle la cui realizzazione prescinde dalla necessità che la condotta presenti determinati requisiti modali». Concludendo quindi che non risulta [continua ..]

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