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Sussiste continuità normativa tra la fattispecie di reato aggravata di cui all´art. 635, cpv., n. 1) cod. pen., relativamente alle cose di interesse storico o artistico, il successivo reato autonomo di cui al secondo comma del medesimo art. 635 cod. pen., e la fattispecie di reato di cui all´art. 518- duodecies cod. pen., fatta salva l´ipotesi del rendere inservibili i beni culturali che costituisce, come detto, ipotesi del tutto nuova, ricorrendo un fenomeno di «abrogatio sine abolitione».

Argomento: Dei delitti contro il patrimonio culturale
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. III, 28 ottobre 2024, n. 39603)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) OMISSIS ricorre per l’annullamento della sentenza (...) della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza (...) del Tribunale di Torre Annunziata, (...) qualificati i reati di cui ai capi 1 e 6 ai sensi dell’art. 518 undecies cod. pen., ha rideterminato la pena nella misura di due anni e sei mesi di reclusione, ha revocato la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Con il primo motivo deduce l’erronea qualificazione dei fatti di cui all’abrogato art. 176 d.lgs. n. 42 del 2004 ai sensi dell’art. 518 undecies cod. pen., non essendovi continuità normativa tra le due fattispecie. (...) Con il secondo motivo deduce la inutilizzabilità dei risultati delle indagini preliminari protrattesi oltre il termine di sei mesi dalla data di iscrizione della notizia di reato senza che il Gip avesse concesso la proroga, peraltro nemmeno richiesta. (...) Il ricorso è inammissibile. I (...) capi 1 e 6 della rubrica imputano al ricorrente il delitto di danneggiamento di siti archeologici rubricato ai sensi dell’art. 635, comma secondo, n. 3 cod. pen. All’epoca della consumazione dei reati (dal 2014 al mese di agosto dell’anno 2017) la norma così recitava: «1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. 2. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: ...n. 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate (...)». Per effetto (...) delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, la pena della reclusione prevista dal primo comma dell’art. 635 è stata aumentata da sei mesi a tre anni, stessa pena precedentemente prevista per le circostanze aggravanti, laddove queste ultime sono state trasformate, a loro volta, in reato autonomamente punito dal secondo comma con la medesima pena (nel senso che sussiste continuità normativa tra la nuova disposizione e le previgenti fattispecie aggravate di cui all’art. 635 cod. pen., in quanto dette aggravanti, pur essendo ora elementi costitutivi del reato, rientrano nel modello [continua ..]

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