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Il mero rapporto di conflittualità tra coniugi non integra di per sé il reato di maltrattamenti in famiglia, a meno che non sia dimostrato che la vittima fosse sottoposta a una condizione costante di prevaricazione e umiliazione
Argomento: Dei delitti contro la famiglia
Sezione: Sentenze di Merito
“ (…) La p.g. operante, a seguito di una segnalazione proveniente di interveniva per sedare una lite e, sul posto, trovava l'attuale imputato (…) in evidente stato di alterazione, si scagliava contro (…) colpendolo al volto ed al corpo con calci e pugni. I militari riuscivano a bloccarlo ed assumevano informazioni dai presenti.
Nel corso le dichiarazioni rese, la donna precisava che fino a marzo 2024 vi erano stati dei litigi con l'imputato, ma non avevano mai avuto connotazione violenta, aggressiva o minacciosa.
precisava di non aver mai sporto denuncia nei confronti del marito, perché i litigi non erano mai sfociati in aggressioni fisiche.
In ordine alle altre vicende sopra descritte, l'imputato affermava di aver sempre solo reagito alle aggressioni subite, come nella presunta aggressione nei confronti del suocero.
Evidenzia che l'unica fonte di prova valorizzata dal giudice di primo grado sarebbe rappresentata dalle dichiarazioni di (…), che però, risulterebbero di fatto sminuite se non contraddette da quelle rese dalle persone offese.
L'appello è fondato e merita di essere accolto e l'imputato deve essere assolto dal reato ascritto con la formula indicata in dispositivo.
Ritiene, infatti, la Corte che le istanze difensive - sviluppate in termini assolutori nel presupposto della mancanza di prova certa della materialità del fatto - debbano essere accolte, con assorbimento di ogni ulteriore e successiva doglianza.
Ed invero, in adesione alle argomentazioni difensive, rileva la Corte che gli elementi acquisiti in atti non consentono di ritenere provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale del prevenuto in relazione al reato ascrittogli, in quanto restituiscono un quadro probatorio evanescente a far ritenere la natura abituale e maltrattante delle condotte contestate.
ritiene il Collegio che la innegabile conflittualità esistente tra l'imputato e la ex moglie, proprio per come riferita e confermata dal figlio della coppia, non integri, una condotta che possa essere qualificata come oggettivamente maltrattante e posta in essere in modo abituale da in danno della donna. Né gli episodi riferiti (di cui uno solo specificamente in danno della donna) appaiono connotati (in assenza di condotte specificamente lesive) di significativa idoneità offensiva, idonea a ledere l'integrità psicofisica o a indurle una sofferenza morale, avendo la [continua ..]
Sezione: Sentenze di Merito
(C. App. di Napoli, Sez. VI, 21 gennaio 2025, n. 1464)
Stralcio a cura di Giuseppe Tuccillo
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