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La Consulta ritorna sull´automatismo sanzionatorio dell´art. 69 c. 4 c.p. nei rapporti tra l´attenuante del vizio parziale di mente e la recidiva reiterata
Angela Micheletti
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Nota di Angela Micheletti
Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.”; ciò a seguito dell’ordinanza 121/2019 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo agli artt. 3, 27, commi 1 e 3, e 32 Cost. La Consulta, dopo un breve excursus sulle modifiche apportate all’art. 69, comma 4, c.p. (in particolare dalla L. 251/2005, introduttiva del divieto di cui trattasi), ha ritenuto che il giudice a quo abbia adeguatamente motivato sulle ragioni poste a fondamento dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 99, comma 4, c.p. I due imputati avevano, infatti, riportato numerose condanne per reati omogenei a quello per il quale erano stati rinviati a giudizio, commessi nel quinquennio precedente, dimostrando, dunque, una particolare insensibilità nei confronti del monito a non violare più la legge penale e, di conseguenza, una più elevata capacità a delinquere ed una maggiore rimproverabilità soggettiva. Secondo il Giudice delle Leggi, inoltre, l’applicazione della recidiva non può ritenersi contrastante con quella del vizio parziale di mente, trattandosi di circostanze, entrambe inerenti alla persona del colpevole, ai sensi dell’art. 70, comma 2, c.p., ma operanti su piani diversi e non reciprocamente escludentisi, ossia, rispettivamente, quello della capacità a delinquere e quello dell’imputabilità. Nel merito, la Corte Costituzionale ha dichiarato fondate le questioni sollevate dal Giudice a quo, evidenziando che la possibilità di operare deroghe al regime ordinario di bilanciamento tra circostanze, di cui all’art. 69 c.p., rientra nella discrezionalità del legislatore, che può essere sindacata solo ove essa “trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, non potendo giungere in alcun caso a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale.” A tal proposito, la Corte richiama delle proprie precedenti pronunce di [continua ..]