home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2024 / In tema di atti di terrorismo rivolti contro uno Stato estero, la fattispecie di cui ..

indietro stampa contenuto


In tema di atti di terrorismo rivolti contro uno Stato estero, la fattispecie di cui all´articolo 270-bis, comma 3, cod. pen. comprende anche le condotte violente, finalizzate ad intimidire la popolazione civile, realizzate in territori illegittimamente occupati e al di fuori dei confini nazionali riconosciuti dall´ordinamento internazionale

Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. VI, 20 agosto 2024, n. 32712)

Stralcio a cura di Roberto Zambrano

“(...) A ben vedere, (...) deve richiamarsi il principio giurisprudenziale secondo cui l'art. 270 sexies cod. pen. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York 18 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico (...). (...) Nel caso di specie, (OMISSIS) stava programmando un attentato diretto ai danni della popolazione civile, predisponendo mezzi e risorse per una contrapposizione generalizzata (desumibile dall'adesione all'organizzazione e dall'attività di proselitismo) contro la popolazione e l'esercito israeliano, tale da non consentire di ritenere la condotta quale legittima reazione all'occupazione dei territori della Cisgiordania . Superati gli aspetti concernenti la valutazione della gravità indiziaria, si pone la problematica concernente la possibilità di ritenere applicabile al caso di specie il dettato dell'art. 270-bis, comma terzo, cod. pen., lì dove estende la nozione di finalità terroristiche anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero. (...) A tal riguardo occorre richiamare la definizione di "condotte con finalità di terrorismo" recepita dall'art. 270-sexies cod. pen., lì dove si stabilisce che sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione (...). (...) In buona sostanza, la personalità internazionale dello [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio