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In caso di mancato funzionamento del dispositivo del braccialetto elettronico riconducibile a ragioni tecniche, il giudice non è tenuto a imporre la misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari, potendo, all'esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere se aggravare o attenuare la misura

Argomento: Misure cautelari personali
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 28 febbraio 2025, n. 8379)

Stralcio a cura di Claudia Scafuro

"Con la pronuncia indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, Sezione Riesame, accoglieva l'appello del Pubblico Ministero contro l'ordinanza del GIP di Busto Arsizio, che denegava la richiesta di applicazione al ricorrente della misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e dai suoi familiari, con le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 282-ter, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Di qui applicava all'indagato la misura del divieto di avvicinamento all'ex moglie e alla figlia minore, con l'obbligo di mantenere una distanza non inferiore a cinquecento metri dalle medesime e il divieto di comunicazione e contatto anche con tutti gli altri familiari conviventi con le stesse. Inoltre, imponeva l'applicazione al medesimo indagato del braccialetto elettronico, disponendo, in forza dell'art. 282-ter cod. proc. pen., per il caso di denegata prestazione del consenso all'applicazione di tale mezzo di controllo ovvero per l'ipotesi in cui l'organo delegato per l'esecuzione accertasse la non fattibilità tecnica dello stesso, l'applicazione della misura, più grave, del divieto di dimora nel Comune di Saronno, unica alternativa per assicurare all'indagato di mantenere un'adeguata distanza dalle due persone offese. (…) CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo motivo del ricorso non è fondato. Occorre premettere che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta il solo compito di verificare, in relazione ala peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a  carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (…) Vi è infatti che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l'esistenza di una qualificata [continua ..]

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