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Quando il pericolo "normale" o "tipico" dell´attività sportiva esclude la responsabilità del gestore di campi sportivi o piste da competizione

Argomento: Della responsabilitą civile
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 28 giugno 2024, n. 17942)

Stralcio a cura di Giorgio Potenza

“nell'esame della responsabilità risarcitoria (lato sensu intesa), collegata all'esercizio sportivo non professionistico, non può prescindersi dall'accettazione del rischio da parte dell'utente, connaturato al tipo di sport praticato: è ben noto, anzitutto, l'insegnamento di Cass. n. 3997/2020, secondo cui "In tema di sport amatoriale, pur implicante attività agonistica, la consapevolezza del rischio di chi vi partecipa volontariamente riduce la soglia di responsabilità dei custodi del bene sul quale viene svolta la competizione, i quali sono tenuti ad attenersi alle normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, ove esso, per le sue intrinseche caratteristiche, non sia più elevato che nella media" (principio affermato in relazione al calcetto). Particolarmente calzante, in detta prospettiva, risulta poi l'insegnamento di Cass. n. 16223/2022, dettata circa la pratica dello sci amatoriale: "La responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore di piste da sci alpino presuppone la sussistenza di un nesso causale tra la caduta dello sciatore danneggiato e la presenza di un pericolo "atipico" sulla pista, da intendersi come ostacolo difficilmente visibile e, pertanto, non facilmente evitabile anche da parte di uno sciatore diligente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto responsabile il gestore per la caduta di uno sciatore, provocata dalla presenza di un accumulo di neve derivante da innevamento artificiale, scarsamente visibile e di rilevanti dimensioni, tale da impegnare una parte considerevole della pista e, pertanto, non riconducibile al normale utilizzo della stessa)". Richiamando quanto già osservato nel par. 3.2 circa la presenza di ostacoli eccezionali o imprevedibili, in relazione al motocross, il principio da ultimo richiamato, con gli opportuni adattamenti, ben può applicarsi anche al tema che occupa: in caso di sinistro verificatosi su una pista da motocross, l'eziologia richiesta dall'art. 2051 c.c. - in relazione all'onere di custodia gravante sul gestore del circuito ed all'accertamento della sua connessa responsabilità - deve parametrarsi rispetto ad un pericolo "atipico", non facilmente evitabile anche da parte di un pilota sufficientemente esperto, restando relegato nella ordinaria casualità ogni altro evento rapportabile al pericolo "normale" o "tipico" correlato [continua ..]

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