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La prova del maggior danno subito per il ritardo nella consegna dell´immobile locato

Argomento: Delle locazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 16 settembre 2024, n. 24871)

Stralcio a cura di Ciro Maria Ruocco

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“(…)osserva il Collegio come l’ambito in cui si muovono le doglianze avanzate dalla società ricorrente, con particolare riguardo al primo motivo proposto, coincida con il tema della prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1591 c.c.; in particolare, la società ricorrente sollecita la corte di legittimità a valutare se la sola proposta di nuova locazione, proveniente dal vecchio conduttore, a un canone di maggiore importo rispetto a quello originariamente convenuto, unita alla circostanza relativa al rifiuto della locatrice di addivenire a tale locazione e alla circostanza che l’immobile in esame rimase sfitto per tutta la durata del giudizio, valgano a configurare elementi presuntivi dotati di effettiva gravità, precisione e concordanza (nel senso della prova dell’effettività del maggior danno ex art. 1591 c.c. sofferto dal locatore); al riguardo, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova per presunzioni, se è vero che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c. e dell’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 27266 del 25/09/2023, Rv. 669130 - 01, v. anche Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021, Rv. 661734 -01), è altresì vero che il giudice di merito è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, là dove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia “di regola” desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde [continua ..]

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