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Per l´integrazione del reato di cui all´art. 617-septies c.p. è necessario il dolo specifico di arrecare un danno all'altrui reputazione o immagine

Argomento: Cybercrimes
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 17 gennaio 2025, n. 2112)

Stralcio a cura di Francesco Martin

“(…) L'art. 617-septies cod. pen. punisce "Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione" . (…) La norma punisce colui che diffonde il contenuto di incontri o conversazioni riservate, registrate con mezzi insidiosi, (microfoni o telecamere nascoste), e quindi fraudolentemente, allo scopo di recare nocumento all'altrui reputazione. Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa registra il frequente ricorso a simili stratagemmi, posti scientemente in essere con lo scopo della successiva divulgazione. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi tecnologici del tutto idonei all'ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpiti senza l'altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e all'uso dei soci al media). Ne consegue un grave pregiudizio all'onore e alla dignità della vittima, discendente dalla divulgazione di immagini e/o parole carpite quando la stessa presumeva di partecipare a una comunicazione del tutto privata, in un contesto, cioè, riservato e confidenziale, che tale doveva restare, contro ogni indebita invasione della propria sfera personale. Sotto il profilo soggettivo, ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 617-septies cod. pen., si richiede che la condotta miri ad arrecare danno alla reputazione e all'immagine altrui, con tale previsione risultando chiaro, in coerenza con le descritte rationes, come la acquisizione fraudolenta di conversazioni/incontri privati abbia l'obiettivo di tutelare non solo la segretezza delle conversazioni e delle comunicazioni, ma anche la reputazione del soggetto passivo in seguito alla lesione della stessa dovuta alla divulgazione di dati sensibili. In tale contesto normativo, la captazione in quanto tale costituisce un antefatto penalmente irrilevante, richiedendosi che la condotta miri ad arrecare danno alla reputazione e all'immagine altrui. La norma incriminatrice in questione si caratterizza, dunque, per la presenza del dolo specifico nel soggetto agente, richiedendosi, cioè, quale elemento essenziale della fattispecie, un requisito di natura psichica, consistente in uno scopo [continua ..]

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