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Requisiti della cessione all´INPS di crediti verso la P.A. ai fini della regolarizzazione contributiva

Giovanni Cirillo

Cass. civ., Sez. IV, 24 agosto 2020, n. 17606

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(…) Con l’unico motivo del ricorso principale, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 221, l. n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che il mancato pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dall’Istituto controricorrente (e ricorrente incidentale) da parte delle unità sanitarie locali potesse legittimare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta; (…) che il motivo è fondato, essendosi chiarito che le somme percepite da un ente di diritto privato per le prestazioni sanitarie somministrate in convenzione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nella nozione di «contributi e finanziamenti pubblici previsti per e o convenzione», di cui all’art. 1, comma 221, l. n. 662/1996, la cui ritardata erogazione giustifica la riduzione al tasso di interesse legale delle sanzioni civili dovute (Cass. n. 8079 del 2014); che il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure rivolte alla sentenza impugnata, e sono infondati, essendosi consolidato il principio di diritto secondo cui la validità e l’efficacia della cessione, da parte dei datori di lavoro, dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, al fine del pagamento dei contributi previdenziali, oltre all’osservanza degli specifici requisiti formali dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, presuppongono che il credito ceduto sia certo, liquido ed esigibile, che il cedente notifichi l’atto di cessione all’istituto previdenziale e all’amministrazione debitrice e che quest’ultima, entro 90 giorni dalla notifica, comunichi il riconoscimento della propria posizione debitoria, con la conseguenza che, ove risulti carente taluna delle indicate fasi o condizioni, non si verifica il perfezionamento della cessione e non può conseguirsi l’estinzione dell’obbligazione contributiva (Cass. nn. 2414 del 2012, 21004 del 2014, 2334 del 2016) (…).

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Nota di Giovanni Cirillo

Nel caso in esame, una struttura socio-riabilitativa ed educativa umbra aveva inteso avvalersi della facoltà di regolarizzare la propria posizione contributiva previdenziale mediante cessione all’INPS dei crediti vantati nei confronti di alcune Unità Sanitarie Locali (USL) per il rimborso di prestazioni sanitarie somministrate in convenzione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Infatti, un’apposita normativa risalente agli anni ‘80 aveva previsto la possibilità per i datori di lavoro di mettersi in regola con i contributi e i premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali mediante la cessione di crediti vantati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni [1]. Tale regime, originariamente previsto in via generalizzata, fu successivamente abrogato per poi venire eccezionalmente ripristinato a favore di istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle Regioni o dalle Aziende Sanitarie Locali [2]. Tuttavia talune USL campane, contrariamente a quanto espressamente richiesto dalla legge, non avevano provveduto a comunicare la conferma della propria posizione debitoria entro il previsto termine di 90 giorni. Tale situazione aveva ingenerato una contrapposizione tra l’INPS e la struttura socio-riabilitativa in ordine alle sorti delle obbligazioni contributive in questione. Nella vicenda processuale che ne è scaturita, la Corte d’Appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, sul presupposto del mancato verificarsi dell’estinzione per compensazione dell’obbligazione contributiva, rimasta illegittimamente inadempiuta, condannava la struttura debitrice al pagamento delle sanzioni civili sui contributi omessi, determinate in misura ridotta. Infatti, in virtù della pertinente normativa di settore, dalla Corte di merito ritenuta applicabile alla fattispecie, in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro, l’entità della somma aggiuntiva da versarsi a titolo di sanzione è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori, qualora il ritardo o [continua ..]

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