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Il diritto di avvalersi di una clausola risolutiva espressa è ricompreso tra le utilità collegate al credito oggetto di cessione

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sentenze di Merito

(Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2024, n. 9479)

Stralcio a cura di Giorgio Potenza

“Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass., sez. 1, 15-09-1999, n. 9823), la formulazione della norma ed in particolare il riferimento ampio e generico agli "altri accessori", ossia ad una entità della quale non si fornisce una definizione espressa ed univoca, induce invero a ricomprendere nell'oggetto della cessione la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia tutte le situazioni giuridiche direttamente collegate con il diritto stesso e costituenti il suo contenuto economico: ciò vale a dire che deve considerarsi trasferita - in adesione all'orientamento dottrinario che ravvisa nella specie un fenomeno di trapasso integrale - ogni situazione soggettiva o clausola che non presentando profili di autonomia rispetto alla concreta situazione creditoria ceduta ne integri il contenuto e ne specifichi la funzione, così da ricomprendere tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché quelli relativi alla tutela del credito (nello stesso senso si è espressa Cass. n. 575-2001, secondo la quale, a seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario). In conformità a tali principi, il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nella transazione conclusa dal creditore cedente con la debitrice, in quanto derivante dalla inosservanza delle modalità della prestazione previste nell'accordo transattivo, deve senz'altro ritenersi incluso nell'oggetto della cessione, e ciò sia perché, per quanto già sopra detto, la transazione si è limitata a modificare il termine di adempimento della prestazione, avendo la creditrice cedente accordato alla debitrice una dilazione nei pagamenti con la previsione di una rateizzazione, ma non ha modificato l'originario contratto, sia perché si tratta di diritto che non può esistere o estinguersi se non congiuntamente al credito ceduto e che direttamente consegue al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale. In altri termini, atteggiandosi la clausola risolutiva espressa come utilità inerente all'esercizio del credito, la transazione ha apportato una modifica ad un elemento accessorio del diritto di credito, ossia al termine di adempimento, [continua ..]

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