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L'accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto non costituisce ricognizione tacita del debito

Argomento: Delle obbligazioni
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. I, 25 gennaio 2022, n. 2091)

stralcio a cura di Ilaria Marrone

“[…] l'appellante aveva dedotto che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto provata la domanda attrice sul presupposto che il sub-commissario ex O.P.C.M. n. 2425 del 1996, firmatario degli anzidetti decreti, avesse riconosciuto il debito nei confronti del Comune, perchè a tali atti non poteva riconoscersi il valore di ricognizione di debito, in quanto tale tipologia di atto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della L. n. 289 del 2002, ex art. 23, comma 5[…] 1.3. La ricognizione di debito, di cui all'art.1988 cod.civ., ha natura di atto unilaterale recettizio che può essere effettuato solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui si riferisce il riconoscimento. Inoltre, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il solo destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass. n. 15575 del 11/12/2000). 1.4. Di recente è stato affermato, quanto agli effetti della c.d. ricognizione di debito titolata, che la ricognizione esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata, a meno che non contenga l'indicazione della causa debendi, perché, in tal caso, anche il cessionario del credito, quale successore a titolo particolare nel rapporto obbligatorio oggetto della scrittura ricognitiva, può avvalersi della presunzione correlata alla sottoscrizione della stessa (Cass. n. 26334 [continua ..]

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