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Nuove coordinate ermeneutiche a proposito della cessione di immagini pedopornografiche autoprodotte
Pierpaolo Schiattone
(Cass. Pen., Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 5522)
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Nota di Pierpaolo Schiattone
Giungendo ad affermare che “il reato di cessione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, di materiale pedo-pornografico, previsto dall’art. 600-ter, comma 4, c.p., è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore (fattispecie in cui l’agente, entrato abusivamente nella disponibilità di foto pornografiche auto-prodotte dal minore ritratto, ne aveva effettuato una copia, inviandola poi a terzi)”, la III Sezione della Suprema Corte ha consolidato un orientamento che prende le mosse dalla precedente svolta dalle Sezioni Unite n. 51815/2018, sovvertendo i precedenti arresti giurisprudenziali della medesima Sezione con le sentenze nn. 1165/2016 e 34357/2017. La questione richiede la necessaria esegesi del combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell’art. 600-ter c.p., collocandosi, peraltro, sullo sfondo dell’inarrestabile sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione in concomitanza alla sempre più ampia platea degli utenti delle stesse, nell’opportunità ed esigenza che l’ordinamento possa adeguarsi o evolversi di pari passo al fine di tutelare il bene giuridico contenuto nella struttura delle norme incriminatrici in argomento. Proprio nel contesto rivolto a tutelare la libertà di sviluppo ed espressione della propria sfera sessuale rispetto ai minori di anni diciotto, la pronuncia in commento, superando un’interpretazione restrittiva dell’art. 600-ter c.p., è particolarmente significativa, in primo luogo, nella parte in cui compie una disamina dello stato dell’arte sul piano normativo e giurisprudenziale rispetto al fenomeno della pornografia minorile, transitando anche attraverso gli impulsi di matrice comunitaria che hanno portato al testo normativo vigente (Decisione Quadro 2004/68/GAI del Consiglio e la Direttiva 2011/93/UE) e le indicazioni internazionali provenienti, in particolare, dal Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dei bambini, ratificato nel 2002, e la Convenzione del Consiglio d’Europa di “Lanzarote” sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, ratificata nel 2012. Invero, già le Sezioni Unite citate avevano individuato la soglia del penalmente rilevante nel requisito dell’utilizzazione del materiale prodotto, ritenendola esclusa nel momento in cui le immagini o video che avessero per oggetto la vita privata sessuale [continua ..]