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Nuove coordinate ermeneutiche a proposito della cessione di immagini pedopornografiche autoprodotte

Pierpaolo Schiattone

(Cass. Pen., Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 5522)

“3. (…) [I]l primo problema di diritto (…) è relativo all’interpretazione dell’art. 600-ter c.p., comma 4, in rapporto all’art. 600-ter c.p., comma 1: se la condotta di chi entri abusivamente nella disponibilità di foto pornografiche autoprodotte dal minore e presenti nel suo telefono cellulare, ne effettui la riproduzione fotografica e le offra o le ceda successivamente a terzi senza autorizzazione, integri o meno l’ipotesi delittuosa per cui è intervenuta la condanna. (…) Il caso in esame è emblematico dell’assenza di una stabilizzazione delle interpretazioni in materia. 4.1. Il punto di partenza del ragionamento è costituito dalla sentenza di questa Sezione n. 11675 del 18/02/2016 (…), secondo la quale, ai fini della configurabilità del delitto dell’art. 600-ter c.p., è necessario che il produttore del materiale sia persona diversa dal minore raffigurato, in quanto, nel diverso caso dell’autoproduzione difetterebbe l’elemento costitutivo dell’utilizzo del minore da parte di un soggetto terzo. (…) 4.4. Nella sentenza del 2016 i Giudici di legittimità hanno affermato che il medesimo percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite “impone – quale presupposto logico prima ancora che giuridico –, che l’autore della condotta sia soggetto altro e diverso rispetto al minore da lui (prima sfruttato, oggi) utilizzato, indipendentemente dal fine – di lucro o meno – che lo anima e dall’eventuale consenso, del tutto irrilevante, che il minore stesso possa aver prestato all’altrui produzione del materiale o realizzazione degli spettacoli pornografici; alterità e diversità che, quindi, non potranno ravvisarsi qualora il materiale medesimo sia realizzato dallo stesso minore – in modo autonomo, consapevole, non indotto o costretto –, ostando a ciò la lettera e la ratio della disposizione come richiamata, sì che la fattispecie di cui all’art. 600-ter, comma 1, in esame non potrà essere configurata per difetto di un elemento costitutivo”. (…) 4.5. Tale decisione non ha trovato riscontri unanimi in dottrina. Se da un lato è stata apprezzata l’interpretazione restrittiva in scrupolosa aderenza al testo letterale, dall’altro è stata lamentata l’assenza di una riflessione [continua ..]

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Nota di Pierpaolo Schiattone

Giungendo ad affermare che “il reato di cessione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, di materiale pedo-pornografico, previsto dall’art. 600-ter, comma 4, c.p., è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore (fattispecie in cui l’agente, entrato abusivamente nella disponibilità di foto pornografiche auto-prodotte dal minore ritratto, ne aveva effettuato una copia, inviandola poi a terzi)”, la III Sezione della Suprema Corte ha consolidato un orientamento che prende le mosse dalla precedente svolta dalle Sezioni Unite n. 51815/2018, sovvertendo i precedenti arresti giurisprudenziali della medesima Sezione con le sentenze nn. 1165/2016 e 34357/2017. La questione richiede la necessaria esegesi del combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell’art. 600-ter c.p., collocandosi, peraltro, sullo sfondo dell’inarrestabile sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione in concomitanza alla sempre più ampia platea degli utenti delle stesse, nell’opportunità ed esigenza che l’ordinamento possa adeguarsi o evolversi di pari passo al fine di tutelare il bene giuridico contenuto nella struttura delle norme incriminatrici in argomento. Proprio nel contesto rivolto a tutelare la libertà di sviluppo ed espressione della propria sfera sessuale rispetto ai minori di anni diciotto, la pronuncia in commento, superando un’interpretazione restrittiva dell’art. 600-ter c.p., è particolarmente significativa, in primo luogo, nella parte in cui compie una disamina dello stato dell’arte sul piano normativo e giurisprudenziale rispetto al fenomeno della pornografia minorile, transitando anche attraverso gli impulsi di matrice comunitaria che hanno portato al testo normativo vigente (Decisione Quadro 2004/68/GAI del Consiglio e la Direttiva 2011/93/UE) e le indicazioni internazionali provenienti, in particolare, dal Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dei bambini, ratificato nel 2002, e la Convenzione del Consiglio d’Europa di “Lanzarote” sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, ratificata nel 2012. Invero, già le Sezioni Unite citate avevano individuato la soglia del penalmente rilevante nel requisito dell’utilizzazione del materiale prodotto, ritenendola esclusa nel momento in cui le immagini o video che avessero per oggetto la vita privata sessuale [continua ..]

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