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Il compenso dell´avvocato in caso di transazione della causa
Argomento: prestazioni professionali
Sezione: Sezione Semplice
“La questione che pone il ricorso è se all'avvocato vada riconosciuto, nel caso (di conciliazione o) di transazione della causa, oltre al compenso per le fasi già svolte, una somma ulteriore fino a un quarto di quanto previsto per la fase decisionale, oppure se all'avvocato spetti un compenso pari a quanto previsto per tale ultima fase, aumentato fino al 25%.Il Tribunale di Bologna, con l'ordinanza in questa sede impugnata, ha scelto la prima strada: ha calcolato e liquidato il compenso per la transazione raggiunta aggiungendo al quantum derivante dall'attività fino a quel momento svolta un importo nella misura del 25% rispetto a quello che sarebbe spettato ai difensori per la fase decisionale, ove l'attività in quest'ultima fase fosse stata prestata. Il giudice a quo ha pertanto liquidato, per la transazione raggiunta, un quarto del compenso previsto per la fase decisoria. L' interpretazione della norma regolamentare che ha informato la statuizione del Tribunale non appare a questa Corte di legittimità condivisibile. […] La norma non si limita a prevedere una voce del compenso, ma fissa anche una liquidazione in aumento rispetto a quella altrimenti liquidabile per la fase decisionale. Se, infatti, non è revocabile in dubbio che la fase decisionale non viene svolta, appare altrettanto certo che ciò consegue all'opera dei difensori, i quali addivengono a una soluzione transattiva della controversia alternativa alla decisione dell'autorità giudiziaria. La norma regolamentare, interpretata anche alla luce dell'evidente funzione premiale che la connota per l'effetto deflattivo del contenzioso insito nella transazione, esibisce un significato diverso da quello fatto proprio dall'ordinanza impugnata, nel senso che, quando il giudizio venga definito con una transazione e il professionista abbia prestato la sua opera nel raggiungimento dell'accordo, all'avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso rispetto a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto. All'avvocato va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento fino al 25% di esso, ossia l'intero compenso per la fase decisionale, aumentato fino al 25%.[…]L' interpretazione che il Collegio ritiene preferibile non trova ostacolo nella circostanza che con il testo attualmente vigente [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Civ., Sez. II, 16 giugno 2023, n. 17325)
stralcio a cura di Giorgio Potenza
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