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Dopo la riforma “Cartabia”, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, appartiene al giudice di pace anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento

Argomento: Della competenza del giudice penale
Sezione: Sezioni Unite

(Cass. Pen., SS.UU., 28 marzo 2024, n. 12759)

Stralcio a cura di Vincenzo Nigro

“La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite è la seguente: "Se la competenza per materia per il delitto di lesioni personali comportanti una malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, dopo le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permanga in capo al tribunale ovvero sia stata attribuita al giudice di pace"(…). Secondo l'orientamento espresso già subito dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace per il delitto di lesioni personali, anche nel caso di malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, sempre che la perseguibilità sia a querela a norma dell'art. 582 cod. pen., nel testo vigente per effetto della modifica recata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., e non ricorrano le eccezioni previste dalla legge. Questo indirizzo ermeneutico, che risulta seguito da numerose decisioni (…), accede esplicitamente ad una «interpretazione estensiva e logica» dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, anche definita «parziale interpretazione analogica in bonam partem», perché comportante l'applicazione di sanzioni più miti (…). A fondamento di tale soluzione, si osserva, innanzitutto, che occorre «valorizzare la volontà del legislatore riformatore, palesata nella relazione illustrativa [del d.lgs. n. 150 del 2022], di ampliamento della competenza del giudice di pace e non certo di riduzione» (…). Si evidenzia, poi, che una interpretazione letterale dell'art. 4 d.lgs. n. 274 del 2000 condurrebbe ad un risultato opposto rispetto a quello voluto dal legislatore. Si segnala, in particolare, che l'art. 15 della legge delega 24 novembre 1999, n. 468, sulla cui base è stato emanato il d.lgs. n. 274 del 2000, prevede la devoluzione al giudice di pace della competenza per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen. di «lesione personale punibile a querela della persona offesa», e che una interpretazione letterale dell'art. 4 d.lgs. cit. determinerebbe, di fatto, una completa eliminazione della potestà giurisdizionale di questo organo giudiziario in tema di lesioni personali. Si aggiunge che l'effetto appena indicato si pone in contrasto anche con l'ampliamento del regime di [continua ..]

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