home / Archivio / Diritto Civile raccolta del 2024 / Il valore della causa si determina con riferimento alla domanda

indietro stampa contenuto leggi libro


Il valore della causa si determina con riferimento alla domanda

Argomento: valore della causa ai fini della competenza; presunzione ex art. 2054 c.c.
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Civ., Sez. III, 12 giugno 2024, n. 16404)

Stralcio a cura di Luigi De Felice

“(…) il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda, intendendosi per tale quella risultante dall'atto introduttivo del giudizio, non assumendo rilevanza le successive eventuali mutationes od emendationes; la determinazione del valore della causa, ai fini della individuazione del giudice competente, deve infatti avvenire con riferimento al momento in cui la domanda viene proposta, per cui, una volta fissata la competenza del giudice in base alle pretese fatte valere nell'atto introduttivo del giudizio e alle eventuali contestazioni e richieste svolte dal convenuto nella prima difesa, sono prive di rilevanza le successive modifiche (Cass. 18/09/2006, n. 20118; Cass. 08/03/2010, n.5573); 2.1 (…) in secondo luogo - e in ogni caso - è agevole rilevare che la circostanza che l'autovettura della convenuta B.B. avesse invaso completamente l'opposta corsia, quand'anche potesse reputarsi accertata (ma la pronuncia in esame non contiene tale accertamento, limitandosi a dare atto delle risultanze della prova testimoniale), non sarebbe incompatibile con l'attribuzione di una parte della responsabilità anche a A.A., poiché la sola circostanza che egli viaggiasse all'interno della corsia di pertinenza non sarebbe stata ex se sufficiente a vincere la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., essendo necessario, a tal uopo, che fosse invece accertato che egli si fosse pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza e avesse fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. 16/05/2008, n.12444; Cass. 04/11/2014, n. 23431; Cass.20/03/2020, n. 7479);”.

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio