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Il delitto di stalking concorre con quello di revenge porn. Ai fini della configurabilità di quest'ultimo, la diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti può avere ad oggetto immagini o video che ritraggano qualsiasi parte erogena del corpo umano in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità

Argomento: Dei delitti contro la persona
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. I, 28 agosto 2024, n. 33230)

Stralcio a cura di Fabio Coppola

(…) “la Corte di appello di Roma aveva confermato la (…) condanna a pena di giustizia per i reati di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen., contestato nel primo capo d'imputazione) e diffusione illecita d'immagini o video sessualmente espliciti (art. 613-ter cod. pen., di cui al secondo capo d'imputazione) (…).  Secondo quando accertato dai giudici di merito, (…) insofferente alla decisione della vittima di troncare il rapporto sentimentale, ha preso a molestare e minacciare ripetutamente l'incolumità di costei e a ingiuriarla, nonché a prospettare di rivelare tutto ai suoi due figli e al marito, attuando il proposito, con l'invio ai primi, oltre che di messaggi offensivi nei confronti della madre, di foto dai contenuti sessualmente espliciti (una la ritraeva, a seno nudo, nell'atto di mimare un bacio definito "erotizzante", foto trasmessa tramite messaggistica telefonica anche ad un'amica della donna). Da tale comportamento è derivato un grave stato d'ansia della persona offesa e un radicale mutamento delle sue abitudini di vita, con l'interruzione della convivenza matrimoniale e la necessità per la vittima del reato di andare a vivere dalla madre. (…) Collegando le motivazioni dei due provvedimenti decisori di merito, emerge che il ricorrente è stato condannato per l'ipotesi delittuosa prevista dal secondo comma dell'art. 612-ter cod. pen., - che punisce chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento - con l'indicazione degli esatti presupposti di fattispecie (…). La disposizione, introdotta dalla legge 10 luglio 2019, n. 69, prevede, al primo comma, il reato di chi invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza li consenso delle persone rappresentate, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, dopo averli realizzati o sottratti, e, al secondo comma, estende l'area di rilevanza penale anche alle condotte di chi, avendo solo ricevuto o comunque acquisito, magari anche dalla persona direttamente protagonista (come accaduto nel caso di specie, in cui la ricezione pur si innesta su di un rapporto sentimentale esistente tra vittima e autore del reato), le immagini e/o i video predetti, pone in essere le medesime azioni "diffusive", sempre senza li [continua ..]

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